Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il pretore di Albano Laziale, con sentenza n. 75 del 1990, su istanza di Ce.Ma. condannava G.M. e gli eredi di Ca.Pi., deceduto nelle more del giudizio, a reintegrare la ricorrente nel possesso di un suo terreno con sovrastante fabbricato sito in (OMISSIS).
Il pretore rilevava la violazione delle distanze nelle costruzioni.
La pronuncia pretorile veniva riformata, nel 1996, dal tribunale di Velletri, secondo il quale la ricorrente aveva perduto interesse ad agire, perchè aveva alienato il bene oggetto di spoglio.
A seguito della cassazione di questa decisione, disposta dalla Corte Suprema con sentenza n. 3623 del 1999 e ribadita in sede di revocazione, la Corte di appello di Roma veniva nuovamente investita dei contrapposti appelli delle parti, in forza di riassunzione curata dalla stessa Ce..
La Corte territoriale, vincolata, per il giudizio di rinvio, dai principi sanciti dal giudice di legittimità, il 17 giugno 2009 rigettava l’appello proposto da G.M., C.C., C.M., C.G.A. e C.A.R..
M., G.A. e C.A. hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 18 giugno 2010 e imperniato su due motivi.
Ce.Ma. ha resistito con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Le parti hanno depositato memoria.
Il Collegio ha disposto che la sentenza sia redatta in forma semplificata.
Il ricorso è soggetto ratione temporis alla disciplina novellatrice di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, giacchè il nuovo rito, che abroga l’art. 366 bis c.p.c., si applica, per effetto della disposizione transitoria contenuta nella L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, solo con riferimento alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione sia stato pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore della legge (Cass. 26364/09).
I due motivi di ricorso riguardano:
a) il primo, violazione e falsa applicazione dell’art. 39 c.p.c.. b) il secondo, "omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio".
Il motivo che concerno violazione di legge non espone il quesito di diritto che è indispensabilmente previsto, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., a pena di inammissibilità, per l’illustrazione di ciascun motivo nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3), e 4).
Esso è pertanto inammissibile.
Quanto al motivo che espone vizi di motivazione da correlare all’art. 360 c.p.c., n. 5, si rileva la mancata indicazione del fatto controverso su cui cadrebbe il vizio di motivazione.
In proposito la giurisprudenza (SU n. 20603/07; Cass. 4309/08;
16528/08) ha chiarito che la censura ex art. 360, n. 5 deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per consentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere. Anche questa omissione è sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c..
Nella specie non è ravvisabile alcun momento di sintesi recante le caratteristiche tratteggiate dalla giurisprudenza.
Nella norma dell’art. 366-bis cod. proc. Civ., nonostante la mancanza di riferimento alla conclusività (presente, invece, per il quesito di diritto), il requisito concernente il motivo di cui al n. 5 del precedente art. 360 – cioè la "chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata la rende inidonea a giustificare la decisione" – deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366-bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea a sorreggere la decisione.
Mette conto aggiungere che nel secondo motivo si coglie il riferimento a due documenti (4 e 5 del fascicolo di primo grado) che non vengono descritti, nè riportati nel testo, ditalchè è ravvisabile grave violazione del principio di autosufficienza del ricorso(Cass. 11886/06; 8960/06; 7610/06).
Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la condanna alla refusione delle spese di lite.
Superfluo è quindi disporre l’integrazione del contraddittorio con soggetti che siano stati parte nel giudizio e non abbiano ricevuto notifica del ricorso (SU n. 6826/10).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 3.500,00 per onorari, 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
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