Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. – Con il provvedimento n. 1971/2009 il Comune di Copertino ha respinto l’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 DPR 380/2001 avanzata dal sig. P. relativa ad opere di recupero, restauro e risanamento di un complesso masserizio in località Rizzi, nel Comune di Copertino.
Avverso il suddetto diniego il ricorrente ha proposto l’impugnazione principale, deducendo i seguenti motivi:
– travisamento dei fatti, errata rappresentazione della realtà, difetto di istruttoria, violazione art. 36 DPR 380/2001, eccesso di potere;
– eccesso di potere, irrazionalità manifesta, violazione art. 1, comma 1 D.lgs. 99/2004;
– eccesso di potere, violazione PUTT;
– eccesso di potere, travisamento dei fatti, falsa rappresentazione.
1.1 – Con ordinanza 15/2009, gravata con motivi aggiunti, è stata ordinata la demolizione delle opere abusive.
1.2 – Con ulteriori motivi aggiunti è stata impugnata la nota 29338/2009 con cui il Comune ha disatteso la richiesta di riesame della pratica di sanatoria.
2. – Si è costituito il Comune di Copertino chiedendo la reiezione del ricorso.
3. – All’udienza del 13 ottobre 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
4.1 – Deve preliminarmente dichiararsi l’inammissibilità dei motivi aggiunti proposti avverso la nota 29338/2009, con cui gli uffici comunali hanno concluso il procedimento di riesame del diniego di accertamento di conformità.
Con tale nota il Responsabile di Settore si limita dichiarare che l’iter amministrativo della pratica di sanatoria è stato, a suo tempo, concluso con il citato provvedimento n. 1971/2009, già impugnato con il ricorso principale.
Appare evidente dunque che si tratta di atto meramente confermativo che non contempla alcun riesame della fattispecie e dunque non sostituisce il precedente diniego; lo stesso atto non ha perciò alcuna valenza costitutiva, con conseguente inammissibilità dell’impugnativa per difetto di interesse del ricorso proposto avverso di esso.
Non si ritiene di condividere, dato il chiaro tenore della nota impugnata, la tesi della mancata definizione del procedimento di riesame, dedotto dal ricorrente con la memoria conclusiva.
Non ha rilievo essenziale a tal fine la nota comunale del 23 settembre 2010 secondo cui sarebbe ancora pendente il procedimento di riesame, atteso che per orientamento pacifico la qualificazione giuridica dell’atto amministrativo impugnato spetta al giudice; ci si limita ad osservare peraltro che in ogni caso la pronuncia di inammissibilità sarebbe ugualmente doverosa trattandosi, nell’ipotesi del ricorrente, di impugnativa rivolta ad atto non definitivo, privo dunque di effettiva capacità lesiva.
4.2 – Nel merito il ricorso principale è infondato.
Il ricorrente ha presentato un progetto avente ad oggetto la ristrutturazione edilizia, il restauro, la ricostruzione e il risanamento igienico edilizio di un complesso masserizio, composto di un fabbricato già accatasto e altre cinque unità edilizie, qualificate come "collabenti", ovvero ridotte allo stato di rudere; in particolare il progetto prevede, "previa demolizione delle rimanenti strutture fatiscenti", la ricostruzione degli immobili originari risalenti all’inizio del secolo scorso e quasi totalmente crollati, come attestato dalla stesso ricorrente nella domanda di sanatoria.
Il diniego di sanatoria poggia su una motivazione plurima; nella specie, ai fini del decidere, assume valore assorbente la questione della mancata dimostrazione della preesistenza delle unità immobiliari oggetto dell’istanza.
Va al riguardo rilevato che l’istruttoria procedimentale ha sostanzialmente constatato l’impossibilità di appurare non solo le caratteristiche edilizie dei manufatti da recuperare ma anche la reale preesistenza dei manufatti oggetto di ricostruzione.
Il ricorrente contesta la correttezza di tale istruttoria.
4.2.1 – Il motivo non coglie nel segno.
Ciò che contraddistingue la ristrutturazione, rispetto ad un progetto di nuova edificazione è la già avvenuta trasformazione del territorio, attraverso un’edificazione di cui si conservi la struttura fisica (sia pure con la sovrapposizione di un "insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente"), ovvero la cui stessa struttura fisica venga del tutto sostituita, con ricostruzione comunque, rispettosa della volumetria e della sagoma della costruzione preesistente (cfr. art. 3, lett. d) DPR 380/2001 "nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica").
Occorre quindi dare conto dell’effettiva consistenza degli immobili oggetto di ricostruzione anche al fine di consentire all’Amministrazione di verificare che la ricostruzione avvenga in maniera, se non "fedele" (termine espunto dall’attuale disciplina), comunque rispettosa della volumetria e della sagoma della costruzione preesistente (cfr. sul punto da ultimo Cons. Stato 802/2011).
Secondo l’indirizzo dominante della giurisprudenza, da cui non si ritiene di discostarsi, incombe sul richiedente la sanatoria ex art. 36 DPR 380/2001 l’onere di documentare l’esatto stato dei luoghi prima dell’intervento di ricostruzione; in particolare modo quando il titolo edilizio è chiesto in via successiva come accertamento di conformità ex art. 36 DPR 380/2001 è necessario provare – in contraddittorio tra le parti e non con una mera certificazione di un tecnico di fiducia – l’effettiva riproduzione del fabbricato preesistente (cfr. Cons. Stato, 1350/2010, Tar Lazio 4782/2005).
Tale onere non può dunque ritenersi assolto con il deposito della perizia predisposta dal Geom. De Bartolomeo, tecnico di fiducia del ricorrente, posto tra l’altro che tale perizia è stata redatta in data 17 marzo 2009, ovvero in epoca successiva al provvedimento impugnato e che la stessa si fonda su documentazione fotografica priva di data certa.
Tale perizia risulta poi smentita da diversi indizi di segno contrario, che portano a ritenere che i manufatti da ristrutturare non siano di fabbricazione risalente come sostenuto dal ricorrente.
Va infatti evidenziato che:
– dalle tavole grafiche catastali allegate al progetto non risultano le cinque unità immobiliari, definite "collabenti"; risulta censita soltanto un’unità immobiliare, presente nel catasto originale; le stesse unità sono state accatastate solo in data successiva alla domanda di sanatoria;
– nel titolo di proprietà rogato in data 7 febbraio 2006, atto con cui il ricorrente ha acquistato il terreno, viene citato, quale oggetto di trasferimento un solo fabbricato rurale e non vengono menzionate le restanti unità "collabenti";
– le stesse strutture "collabenti" non risultano nell’aerofotogrammetria del 1990, prodotta in giudizio dall’Amministrazione.
A ciò si aggiunga che, quanto alle doglianze relative all’insufficienza dell’istruttoria procedimentale, questa è stata certamente resa più difficoltosa dagli interventi abusivi realizzati dal ricorrente e che, presumibilmente, hanno alterato irrimediabilmente lo stato dei luoghi.
In questa prospettiva è significativo che gli interventi sul complesso edilizio avviati in assenza di titolo abilitativo – secondo quanto accertato dai tecnici comunali con il sopralluogo effettuato il 16 novembre 2007 e dunque prima della richiesta ex art. 36 DPR 380/2001 – non siano stati qualificati come interventi di recupero o risanamento di entità preesistenti, della cui esistenza non si fa cenno nella relazione di sopralluogo del 22 novembre 2007; anzi la stessa relazione considera l’intervento abusivo del ricorrente implicitamente come opera di edificazione pura e semplice essendosi compiuta ex novo la"costruzione di cinque corpi di fabbrica, relativamente al piano delle fondazioni".
Si precisa infine che non è invocabile, in ordine ad un’eventuale inversione dell’onere probatorio, il precedente di questa Sezione (sentenza 1023/2011) in quanto, nella vicenda de qua rispetto al caso citato, non è applicabile la L.R. 20/1998 che disciplina la valorizzazione a fini agrituristici di beni immobili caratteristici dell’architettura rurale, non si tratta di un permesso richiesto in via ordinaria ma in sanatoria per opere già parzialmente realizzate e non sono stati offerti indizi minimi da cui evincere la preesistenza delle entità edilizie.
L’istanza dunque non poteva essere accolta, attesa la questione, di natura assorbente, della mancata dimostrazione della preesistenza delle richiamate unità immobiliari.
5.- Di conseguenza, vista l’infondatezza del ricorso principale, deve essere dichiarata l’infondatezza dei motivi aggiunti depositati il 17 aprile 2009, con cui si è contestata l’illegittimità derivata dell’ordinanza di demolizione 15/2009.
5.1 – In ragione di quanto precede, il ricorso, integrato da motivi aggiunti, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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