Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza del 7/5 – 25/6/09 la Corte d’appello di Torino ha rigettato l’appello proposto dal Ministero della Giustizia avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Mondovì che lo aveva condannato a corrispondere a D.D.G. la somma di Euro 5256,29 a titolo di differenze retributive tra la qualifica da questi posseduta e le funzioni dal medesimo svolte, corrispondenti alla superiore qualifica funzionale 8^ con posizione economica C2 per il periodo successivo all’1/11/04, in quanto analoga domanda era stata accolta per il periodo precedente, e per l’effetto ha condannato l’appellante alle spese del grado.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso il Ministero della Giustizia che affida l’impugnazione ad un solo motivo di censura.
Resiste con controricorso il D.D. il quale eccepisce preliminarmente la tardività della proposizione del ricorso, insistendo per la dichiarazione di inammissibilità dello stesso e deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
Con un solo motivo di censura il ricorrente Ministero denunzia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 113, 115 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3), adducendo di non poter condividere la decisione impugnata laddove il giudice d’appello ha ritenuto che le attività svolte dal D.D., quale ufficiale giudiziario dirigente dell’ufficio NEP di Mondovi, sono quelle che appaiono qualificanti la posizione economica "C2" di tale figura professionale, atteso che i compiti di direzione, coordinamento e disciplina del lavoro dell’ufficio non possono essere assimilati a quelli comportanti una eventuale responsabilità esterna, dal momento che rientrano tra quelli caratteristici della ex 7^ categoria, di indirizzo e coordinamento di personale non svolgente attività esterna. Ne consegue, secondo il Ministero della Giustizia, che la declaratoria del profilo "C1" contenuta nel CCNL consente di affermare che le mansioni di ufficiale giudiziario dirigente di un ufficio Unep di modeste dimensioni, quale quello in esame, in mancanza di prova dell’esistenza di un’attività provvedimentale ad efficacia esterna, unica mansione, questa, qualificante la rivendicata posizione economica superiore "C2", rientrano perfettamente nella declaratoria medesima.
Da parte sua l’intimato eccepisce, preliminarmente all’infondatezza del ricorso, l’inammissibilità dell’impugnazione, rilevando che il ricorso in esame fu consegnato all’Ufficiale giudiziario di Roma per la notifica in data 2/11/2009, vale a dire oltre il previsto termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza, avvenuta in data 1/9/2009 all’Avvocatura distrettuale dello Stato in Torino, il tutto in violazione delle norme di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c..
Osserva la Corte che l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso è fondata.
Invero, la sequenza delle date di notifica della sentenza impugnata e del deposito del ricorso per cassazione ai fini della sua notifica alla controparte, correttamente riportate dall’intimato, depone inevitabilmente nel senso che nella fattispecie risulta superato il termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, così come previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2, per la proposizione del ricorso in cassazione, termine la cui natura perentoria è espressamente sancita dall’art. 326 c.p.c., comma 1.
Non può, inoltre, passare inosservato un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso, che è imperniato su una denunzia di violazione di legge, vale a dire la mancata formulazione del quesito di diritto prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., comma 1, norma, questa, che è applicabile "ratione temporis" al caso in esame.
Va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di Euro 2.000,00 per onorario e di Euro 30,00 per esborsi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali ai sensi di legge.
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