Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-07-2011) 03-10-2011, n. 35846 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di D.N. E., persona offesa, avverso il decreto di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Modena in data 29.9.2010 nel procedimento instaurato nei confronti di F.M. + 3, con cui veniva, altresì, dichiarata l’inammissibilità della proposta opposizione perchè priva dell’indicazione di nuovi elementi di prova.

Come sinteticamente esposto in ricorso, il procedimento penale in questione aveva trovato origine in una denuncia-querela per un infortunio sul lavoro subito 2.7.2008 dalla persona offesa, la quale aveva riportato lesioni gravissime a seguito di un schizzo di acido in un occhio, a causa del quale a due anni di distanza ancora non era guarita e, anzi, era stata di recente sottoposta a un secondo intervento chirurgico.

L’infortunio era avvenuto nell’esercizio delle proprie mansioni di addetta alle pulizie, come dipendente della ditta Manutencoop s.p.a., appaltatrice di servizi nell’Ospedale Baggiovara, gestito dall’A.U.S.L di Modena. Il prodotto utilizzato rientrava tra le sostanze pericolose di cui al D.Lgs. n. 52 del 1997. L’infortunata denunciava la mancata adozione, a suo tempo, da parte del datore di lavoro delle misure di prevenzione specifiche (occhiali protettivi) e il mancato svolgimento dei corsi di formazione ad hoc che consentissero al personale dipendente di utilizzare le sostanze con le modalità corrette e piena cognizione dei rischi lavorativi, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. d) e comma 2, lett. l), in relazione all’art. 36, comma 2, lett. b), n. 1. Tutta la documentazione medica acquisita confermava che le lesioni oculari erano qualificabili come conseguenza di causticazione da acido, esattamente sovrapponigli al rischio tipico del prodotto utilizzato dai dipendenti di Manutencoop s.p.a. come da scheda di sicurezza allegata. Il Pubblico Ministero presso la Procura di Modena, iscritta la notizia di reato, ai sensi de artt. 590 e 583 c.p., delegava le indagini alla medesima A.U.S.L. di Modena, in funzione Polizia Giudiziaria, all’esito delle quali presentava una prima richiesta di archiviazione opposta dalla persona offesa. A seguito di opposizione, il Pubblico Ministero effettivamente delegava all’A.U.S.L. parte delle nuove indagini, dalle quali, tra l’altro, emergeva che corso del 2008, presso quella stessa sede, l’Ospedale di Baggiovara, gestito dall’A.U.SL Modena, vi erano stati altri otto infortuni per schizzi di acido negli occhi a dipendenti della Manutencoop s.p.a., dello stesso tipo di quello occorso all’opponente. Si confermava, peraltro, quanto già emerso dalle prime indagini, vale a dire che non fossero stati forniti occhiali protettivi a tutti i dipendenti e alla D.N. in particolare, e che prima dell’infortunio i corsi di formazione non fossero stati tenuti.

Il ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale nella parte in cui il provvedimento impugnato aveva dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione assumendo la carenza dell’indicazione di nuovi elementi di prova.

Rappresenta, in secondo luogo, i medesimi vizi sopra indicati, nella parte in cui il provvedimento aveva disposto l’archiviazione de plano, senza che fosse stata ritenuta l’infondatezza della notizia di reato, o meglio tale infondatezza era stata ritenuta, atteso il modulo prestampato con il sistema delle caselle da sbarrare adoperato, ma non era possibile comprendere il vero presupposto della statuizione (insussistenza della condotta tipica o del nesso causale o dell’evento). Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al GIP di Modena.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Mentre la seconda censura è inammissibile dal momento che il provvedimento di archiviazione è ricorribile per cassazione solo per violazione del contraddittorio, si deve ritenere fondato il primo motivo di ricorso, laddove si rileva che la motivazione fornita dal GIP è incongrua rispetto al contenuto dell’atto di opposizione, sia quanto alla testimonianza della Z. sia con riferimento alla richiesta estensione delle indagini anche oltre l’ambito della cooperativa, investendo, cioè, l’amministrazione ospedaliera.

Invero, la testimonianza della Zhor era stata invocata in relazione alla diluizione dell’acido, circostanza sulla quale non era mai stata prima sentita, sicchè illegittimamente il GIP ha completamente ignorato il primo tema di prova indicato non motivando in alcun modo al riguardo.

Inoltre, come rilevato dal P.G., pare indubitabile che il particolare ambiente di lavoro in cui doveva operare la p.o. fosse tale da poter richiedere verosimilmente la vigilanza di personale di quella struttura sanitaria, anche con riferimento all’uso del materiale di pulizia, sì da richiedere, in buona sostanza, anche una vigilanza o controllo al di fuori della società di pulizia.

Non possono costituire motivo di inammissibilità eventuali ragioni di infondatezza dei temi indicati nell’atto di opposizione, neppure ove attengano ad una valutazione prognostica dell’esito dell’investigazione suppletiva e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa. Con la conseguenza che, in presenza di un’ammissibile opposizione della persona offesa, il G.I.P. non può che fissare l’udienza in camera di consiglio per la discussione, mentre qualora proceda "de plano" all’archiviazione, senza cioè ricorrere al procedimento camerale, il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio (tratto da Cass. pen., sez. 4, 22.5.2008, n. 25585).

Consegue l’annullamento senza rinvio dell’impugnato provvedimento e la trasmissione degli atti al Tribunale di Modena per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Modena per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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