T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 28-10-2011, n. 1504 Ammissibilità o non del ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

– il ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità;

– il ricorso è impostato sulla circostanza che al ricorrente sia stata respinta la istanza di emersione;

– il ricorrente non allega però il provvedimento impugnato, né cita il numero o la data o qualsiasi altro elemento identificativo del provvedimento impugnato;

– questo provvedimento impugnato in realtà non l’ha visto nessuno, né si sa se esista effettivamente oppure se il procedimento amministrativo sia ancora in corso;

– l’ordinamento processuale non conosce l’istituto dei ricorsi esplorativi o preventivi all’emissione del provvedimento che si chiede di annullare;

– come se non bastasse questa prima anomalia, occorre aggiungere che il ricorso è intestato nell’oggetto "annullamento, previa sospensiva del provvedimento di rigetto dell’istanza volta alla regolarizzazione del rapporti di lavoro" ma poi nelle conclusioni si chiede non l’annullamento del provvedimento, ma di "concedere il permesso di soggiorno della validità di 6 mesi per attesa occupazione";

– oltre a non comprendersi quale provvedimento sia impugnato, pertanto in questo ricorso non si comprende neanche se la difesa del ricorrente abbia esperito una azione di annullamento del provvedimento oppure una azione di condanna all’emissione di un provvedimento dovuto (che sono due tipi di azioni completamente diverse);

– un ricorso del genere è nullo ex art. 40, co. 1, lett. b), c.p.a., in quanto non si comprende in alcun modo l’oggetto della domanda;

– la violazione dell’art. 40 c.p.a. è sanzionata dall’art. 44, co. 1, lett. b, c.p.a., che qualifica tale ricorso come nullo;

– in difetto di una norma del codice che preveda come vada definito un giudizio originato da un ricorso nullo, si ritiene che la formula del dispositivo debba essere di inammissibilità ex art. 35, co. 1, lett. b), trattandosi di circostanza che osta ad una pronuncia sul merito;

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso.

SPESE a carico del ricorrente liquidate in euro 500.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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