Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ritenuto:
– che è impugnato il provvedimento con il quale la Prefettura di Bergamo ha respinto la domanda di legalizzazione, ovvero di sanatoria della posizione di straniero irregolarmente presente in Italia, presentata nell’interesse del ricorrente da certo S.L., perché questi non sarebbe stato titolare del necessario permesso di soggiorno per lungosoggiornante, detto anche carta di soggiorno (doc. 1 ricorrente, copia provvedimento impugnato);
– che, come da relazione trasmessa dalla Prefettura stessa il 1 giugno 2011 a seguito dell’ordinanza istruttoria 13 maggio 2011 n°475 di questo Tribunale, effettivamente il richiedente la legalizzazione S.L. non era, all’epoca della presentazione della relativa domanda, in possesso di alcuna carta di soggiorno, che ebbe a domandare soltanto il 25 maggio 2010, ovvero circa otto mesi dopo;
– che pertanto il ricorso è infondato e va respinto;
– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente a rifondere all’amministrazione intimata le spese del giudizio, spese che liquida in Euro 1.000 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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