Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. La Prefettura di Caserta, con decreto del 20 marzo 2007, ha respinto l’istanza dell’attuale appellato per il rinnovo del porto di pistola.
Nel provvedimento si dava atto che l’interessato esercitava l’attività di guardia giurata alle dipendenze di un istituto di vigilanza, e che il porto d’arma gli era stato concesso con riferimento a tale qualità. Ciò premesso, il provvedimento elencava alcuni episodi e circostanze, dall’insieme dei quali emergeva, ad avviso dell’autorità emanante, che l’interessato non soddisfaceva il requisito della "buona condotta", necessario per l’attività di guardia giurata.
2. L’interessato ha impugnato l’atto davanti al T.A.R. Campania.
Il Tribunale amministrativo ha accolto la domanda cautelare, con ordinanza del 24 maggio 2007; poi, nel merito, ha accolto il ricorso, osservando che i fatti che il Prefetto aveva giudicato rilevanti e significativi non erano, in realtà, tali; lasciava aperta tuttavia la possibilità che l’eventuale sopravvenienza di nuovi elementi sfavorevoli desse luogo ad una rinnovata valutazione da parte dell’autorità.
3. L’Amministrazione ha proposto appello al Consiglio di Stato, chiedendo anche la sospensione della sentenza.
Con ordinanza del 18 novembre 2008, la VI Sezione di questo Consiglio ha respinto la domanda cautelare motivando con la considerazione che "l’appello sia sprovvisto di fumus boni iuris, atteso che gli elementi a carico dell’appellato non appaiono di rilevanza tale da giustificare il provvedimento adottato".
All’udienza odierna l’appello è passato in decisione nel merito.
4. Il Collegio si deve dare preliminarmente carico di un documento recentemente prodotto dalla difesa dell’Amministrazione.
Si tratta di una comunicazione dalla quale risulta che un processo penale a carico dell’appellato, per il reato di guida in stato di ebbrezza, si è concluso il 21 febbraio 2011 con sentenza di condanna (peraltro non ancora passata in giudicato). La pendenza di quella imputazione era uno degli elementi che avevano dato motivo al provvedimento della Prefettura.
Su questo punto, il T.A.R. si era così espresso: "La sezione ritiene che la semplice pendenza del procedimento penale non sia ragione sufficiente per negare il richiesto rinnovo, fermo restando che, ove il procedimento si concluda con esito sfavorevole per il ricorrente, l’amministrazione resistente potrà adottare eventuali provvedimenti di ritiro delle rilasciate licenze".
Ciò posto, questo Collegio osserva che il fatto sopravvenuto non può essere preso in considerazione in questa sede, in quanto il giudizio di legittimità deve limitarsi a sindacare il provvedimento impugnato con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione.
Sarà compito dell’autorità amministrativa, semmai, riesaminare la pratica tenendo conto del fatto sopravvenuto e anche, necessariamente, di ogni altro nuovo elemento. Ed invero, mentre la sentenza non può essere che riferita alla situazione esistente ad un certo momento storico, l’autorità di p.s., all’opposto, deve sempre riferirsi all’attualità; soprattutto quando, come nella specie, deve compiere valutazioni che implicano un elevato grado di discrezionalità a tutela di un interesse pubblico attuale e specifico.
A maggior ragione una nuova valutazione, riferita all’attualità, è necessaria nella presente vicenda, nella quale il provvedimento impugnato non ha più prodotto effetti sin dal 24 maggio 2007, data nella quale è stata emessa l’ordinanza di sospensiva del T.A.R., seguita dalla sentenza di accoglimento e infine dall’ordinanza con la quale il Consiglio di Stato ha negato la sospensiva richiesta dall’Avvocatura dello Stato.
5. In questa luce si potrebbe giungere addirittura ad una sentenza di improcedibilità dell’appello per sopravvenuto difetto d’interesse dell’appellante, visto che l’autorità di p.s., tanto in caso di accoglimento dell’appello come in caso di rigetto, potrà e dovrà procedere ad un riesame interamente aggiornato e riferito a tutti gli elementi sopravvenuti, quelli favorevoli all’interessato e quelli sfavorevoli.
Non ritenendo di giungere a tanto, questo Collegio considera equo e ragionevole conformarsi a quanto deciso con l’ordinanza cautelare del 18 novembre 2008 e quindi rigettare l’appello, salvi, come già detto, gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
6. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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