Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Il ricorso può essere definito nel merito.
2. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante, per l’annullamento del provvedimento adottato dal Questore di Mantova, di diniego della regolarizzazione dell’interessato, cittadino extracomunitario.
L’appellante contesta la pronuncia di accoglimento, mentre l’amministrazione si è costituita per resistere all’impugnazione.
3. L’appello è fondato.
Il provvedimento si basa sulla circostanza che l’interessato risulta condannato per il reato di cui all’articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998.
4. Nel caso di specie devono trovare applicazione i principi espressi dall’Adunanza Plenaria 10 maggio 2011 n. 8 e dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza 28 aprile 2011 in causa C61/11 PPU.
5. Secondo la decisione della Plenaria, "deve concludersi che l’entrata in vigore della normativa comunitaria ha prodotto l’abolizione del reato previsto dalla disposizione sopra citata, e ciò, a norma dell’art. 2 del codice penale, ha effetto retroattivo, facendo cessare l’esecuzione della condanna e i relativi effetti penali.
Tale retroattività non può non riverberare i propri effetti sui provvedimenti amministrativi negativi dell’emersione del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato."
6. Pertanto, in accoglimento dell’appello, il provvedimento impugnato in primo grado deve essere annullato.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
Accoglie l’appello e, per l’effetto, in accoglimento del ricorso di primo grado, annulla il provvedimento impugnato dinanzi al TAR.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.