Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. La Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza n. 518/09, depositata il 16 ottobre 2009, rigettava l’impugnazione proposta dalla società I.V.R.I., Istituti di Vigilanza Riuniti d’Italia spa, nei confronti di L.G., in ordine alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Sulmona il 21 luglio – 4 agosto 2008.
Il Tribunale aveva ritenuto l’illegittimità della proroga del contratto a termine stipulato tra la suddetta società ed il L., con la conseguente trasformazione del contratto a tempo indeterminato a far data dal 17 settembre 2006 ed il risarcimento del danno, pari alle retribuzioni maturate, oltre accessori, dalla messa in mora (corrispondente alla data del ricevimento della lettera per il tentativo obbligatorio di conciliazione).
2. Per la cassazione della sentenza pronunciata in secondo grado ricorre, con ricorso depositato il 4 ottobre 2010, la società I.V.R.I., prospettando due motivi di impugnazione.
2.1. Successivamente la ricorrente notificava il 14 dicembre 2010 altro ricorso al L., depositandolo in data 3 gennaio 2011 presso la cancelleria della sezione lavoro.
3. Resiste il L. con controricorso.
4. In data 18 gennaio 2012 la ricorrente società I.V.R.I. ha depositato rinuncia al ricorso r.g. n. 1019 del 2010, proposto avverso la suddetta sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 518/09, chiedendo l’estinzione del processo, senza spese. Nel medesimo atto la società I.V.R.I. ha dichiarato di rinunciare, altresì, al "successivo e relativo ricorso integrativo per ius superveniens" notificato al L. il 14 dicembre 2010 e depositato, presso la cancelleria della Sezione lavoro, nel presente proc. r.g. n. 1019 del 2010, il 3 gennaio 2011. 5. Nel medesimo atto contenente la suddetta dichiarazione di rinuncia, è contenuta l’accettazione del L., con la contestuale rinuncia al controricorso e la richiesta di estinzione del processo, senza spese.
Motivi della decisione
1. In via preliminare, a prescindere dall’inammissibilità dello stesso (Cass., n. 13257 del 2010) in ragione della intervenuta complessiva rinuncia, deve essere riunito al presente ricorso r.g. n. 1019 del 2010, il ricorso notificato in data 14 dicembre 2010. 2. Tanto premesso, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia.
Infatti, in data è stato depositato atto di reciproca rinuncia agli atti tra le parti, sottoscritto da tutte le parti e dai loro difensori, con reciproche accettazioni e richiesta di non statuizione sulle spese.
La rinuncia è rituale perchè intervenuta prima dell’inizio della relazione del consigliere designato ( art. 390 c.p.c., comma 2,) e perchè risultano assicurate le prescrizioni dell’art. 390 c.p.c., comma 3, in quanto la sottoscrizione congiunta delle parti e dei difensori nello stesso atto le soddisfa.
3. Il processo di cassazione va, pertanto dichiarato estinto per rinuncia. Nulla spese per le spese ex art. 391 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte riunisce il ricorso notificato il 14 dicembre 2010 al ricorso r.g. n. 1019 del 2010 e dichiara l’estinzione del giudizio.
Nulla per le spese.
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