Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il pubblico ministero presso il tribunale di Cassino ha presentato ricorso per vizio di motivazione avverso la sentenza 25.2.09 del giudice di pace della stessa sede, con la quale G.M. è stato assolto dai reati di ingiuria, minaccia e lesioni in danno di I.L.. Il giudice ha giustificato la decisione, avendo ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa, da sole, non sono sufficienti a costituire prova della responsabilità dell’imputato, in assenza di riscontri oggettivi.
Il ricorso merita accoglimento, in quanto la decisione si pone in ingiustificato contrasto con il consolidato e condivisibile orientamento interpretativo, secondo cui questa fonte conoscitiva non presenta un’ affidabilità ridotta, bisognevole di conferme dei cosiddetti riscontri. La testimonianza della persona offesa, al pari di tutte le testimonianze, deve essere sottoposta al generale controllo sulle capacità percettive e mnemoniche del dichiarante, nonchè sulla corrispondenza al vero della sua rievocazione dei fatti, desunta dalla linearità logica della sua esposizione e dall’assenza di risultanze processuali incompatibili,caratterizzate da pari o prevalente spessore di credibilità. Questo controllo non è stato effettuato in maniera esaustiva dalla sentenza del giudice di pace, che si è limitato a riconoscere la smentita della dichiarazioni dello I., ad opera di quelle degli altri testi, senza effettuare una precisa analisi e una approfondita comparazione della credibilità di tutte le fonti conoscitive.
Pertanto la sentenza va annullata con rinvio al giudice di pace di Cassino, per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Cassino per nuovo esame.
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