Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-10-2011, n. 5812 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso in esame veniva richiesta la revocazione della decisione del Consiglio di Stato n. 2286 del 19 maggio 2008.

Tale decisione aveva dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado avanzato presso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio da Raffaele I., Ispettore della Polizia di Stato, e definito con sentenza n. 10995 del 24 ottobre 2006, in quanto l’amministrazione di appartenenza aveva nel frattempo riconosciuto in misura ritenuta determinante la pretesa del ricorrente.

Avverso tale pronuncia del Consiglio di Stato lo I. proponeva ricorso per revocazione.

Veniva sostenuto che la sentenza, nel dichiarare improcedibile il ricorso avanzato per sopravvenuta carenza di interesse, aveva erroneamente ritenuto che fosse già intervenuto il pagamento delle somme dovute al ricorrente, omettendo di pronunciarsi sulla richiesta di procedere alla integrale esecuzione del giudicato. Tale omissione di pronuncia avrebbe configurato una erronea percezione degli atti di causa, censurabile con il rimedio del ricorso per revocazione ai sensi dell’articolo 395, comma 4, del Codice di procedura civile.

1.1 Con comunicazione del difensore dello I., pervenuta il 4 ottobre 2011, veniva comunicato che, nelle more del giudizio, l’amministrazione aveva proceduto a dare esecuzione al giudicato per cui è causa, con conseguente cessazione della materia del contendere.

2. La causa veniva assunta in decisione presso la VI Sezione del Consiglio di Stato l’11 ottobre 2011.

Il Collegio prende atto della comunicazione del ricorrente di cessazione della materia del contendere per i motivi sopra esposti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, ai sensi dell’articolo 34, comma 5, del Codice del processo amministrativo, dichiara cessata la materia del contendere.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *