Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La sig. F.G. ha impugnato i risultati delle elezioni del Consiglio comunale di Pordenone svoltesi nei giorni 15 e 16 maggio 2011, chiedendo il ricontrollo delle schede di tutte le sezioni, con particolare attenzione a quelle delle sezioni: 35, 37, 38, 45, 47, 48, 49, 50 e 51 " in quanto le asserzioni degli amici votanti farebbero presumere che alcuni voti siano stati impropriamente annullati"
Il ricorso è un vero e proprio esempio di scuola di ricorso elettorale inammissibile, sia perché totalmente sfornito del benché minimo principio di prova sia perché addirittura privo di un qualsiasi sia pur vago accenno di motivo.
In effetti la ricorrente si limita a riferire voci circa alcuni voti impropriamente annullati, che nemmeno deduce contenere espressioni di preferenza in suo favore.
In ogni caso, come questo Tribunale ha già avuto occasione di precisare (sent. 464/2011), il ricorso elettorale non potrebbe nemmeno limitarsi alla formulazione di censure sfornite di qualsiasi principio di prova, volte ad ottenere, tramite l’attività istruttoria del giudice, il riesame delle operazioni di scrutinio e l’eventuale correzione dei risultati elettorali (Cons. Stato, V, 4.5.2010 n. 2539; T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 26 novembre 2009, n. 6933; T.A.R. Sicilia – Catania, II Sez. n. 2347/2008; T.A.R. LazioRoma, 2298/2007).
Nel caso di specie non viene nemmeno prodotta una qualche dichiarazione di persona presente allo scrutinio delle schede, a prescindere dalla possibile valorizzazione a tal fine di una mera dichiarazione priva di assunzione della relativa responsabilità penale, e nemmeno viene esplicitato il contenuto di una qualche asserita illegittimità, sicchè è evidente che il presente ricorso presenta un inammissibile contenuto meramente esplorativo.
Non essendosi costituita l’amministrazione non è necessario provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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