Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Premesso che con ricorso n. 1495/2001 R.G. è stato impugnato da Fox International Channels Italy il provvedimento di assegnazione all’odierna ricorrente della posizione n. 32 e che quest’ultima, allo scopo di potere adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa in quel giudizio, anche in relazione al proposto ricorso incidentale avverso l’attribuzione della numerazione automatica al canale Bluchannel classificato come semigeneralista, ha chiesto di potere accedere agli atti indicati in epigrafe;
Considerato che l’Amministrazione ha consentito l’accesso soltanto alla copia della domanda di autorizzazione presentata da Fox, senza i relativi allegati e, in particolare, senza il palinsesto alla stessa allegato e in relazione al quale è stata attribuita la numerazione e operata la classificazione del canale Bluchannel come semigeneralista;
Ritenuto che il provvedimento di diniego, benché occasionato dall’opposizione del contro interessato, non è adeguatamente motivato in relazione alla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 24 della legge 241/90 e che, in ogni caso, ai fini dell’esercizio del diritto di accesso, le esigenze di tutela della riservatezza e della segretezza sono recessive rispetto al diritto di difesa;
Considerato che, nel caso di specie, appare evidente la possibile connessione degli atti richiesti con l’oggetto del giudizio sopra menzionato, anche in ragione dell’intervenuta proposizione del ricorso incidentale, con il quale si contesta l’attribuzione al canale Bluchannel del carattere di semigeneralista;
Ritenuto che il ricorso deve essere accolto e che all’amministrazione intimata va ordinato di consentire all’accesso della ricorrente agli atti allegati alla domanda di attribuzione della numerazione presentata da F.I.C.I. per il canale Bluchannel;
Ritenuto che le spese di giudizio possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e ordina all’Amministrazione intimata di consentire l’esercizio del diritto di accesso della ricorrente, nelle forme di legge, agli atti indicati in parte motiva.
Compensa spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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