Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 18.11.2009, il TSAP, in sede di appello, ha rigettato l’impugnazione proposta da ACA spa, nei confronti di M. R., V. e O.G., condannando, in accoglimento dell’appello incidentale da questi ultimi proposto, l’appellante al pagamento di ulteriori Euro 25.000,00, oltre a quanto già a loro favore liquidato con la sentenza appellata.
Avverso tale sentenza, l’Aca spa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, affidato alle Poste per la notifica in data 10.3.2011; resistono con controricorso gli O., i quali, preliminarmente eccepiscono la tardività del ricorso, essendo lo stesso stato proposto oltre il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione dell’estratto, avvenutali 14.9.2010.
Motivi della decisione
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, in quanto tardivo.
Come ricordato in narrativa, l’estratto della sentenza impugnata venne notificato dalla Cancelleria il 14.9.2010, mentre il ricorso risulta consegnato alle Poste per la notificali 10.3.2011.
Ciò comporta che la notifica deve ritenersi effettuata oltre il termine breve per l’impugnazione, in applicazione del principio affermato da Cass. SS. UU. n 7607 del 30.3.2010, secondo cui, alla luce della disciplina contenuta nell’art. 8 della parte prima della tariffa di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e nell’art. 2 della tabella allegata al medesimo decreto, non sussiste più l’obbligo di registrazione per tutte le sentenze civili e anche per quelle per cui lo stesso è previsto, il cancelliere, è tenuto a rilasciare copia prima della registrazione, se ciò è necessario ai fini della prosecuzione del giudizio; pertanto, in tema di impugnazione delle sentenze emesse dal TSAP, una volta avvenuta la comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza, la successiva notifica della copia integrale del dispositivo fa comunque decorrere, indipendentemente dalla registrazione della sentenza,il termine breve di quarantacinque giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 202, rilevando il compimento della registrazione, ove dovuta, ai soli fini fiscali.
Tanto premesso, ritiene questa Corte non applicabile nella fattispecie la recente giurisprudenza secondo cui deve escludersi l’operatività della preclusione o della decadenza derivante da un mutamento della propria precedente interpretazione della norma processuale da parte della Corte di Cassazione (c.d. overruling) nei confronti della parte che abbia incolpevolmente confidato (vale a dire non oltre il momento d oggettiva conoscibilità dell’arresto nomofilattico correttivo, da verificarsi in concreto, caso per caso) nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa, la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l’apparenza di una regola conforme alla legge del tempo (Cass. SS.UU., 11.7.2011, n. 15144, resa proprio in relazione al mutamento di giurisprudenza in tema di termini di impugnazione delle sentenze del TSAP operato con la citata sentenza n. 7607 del 2010).
Il lasso di tempo nella specie intercorso fra la pubblicazione della pronuncia recante l’overruling e la notificazione dell’estratto della sentenza impugnata, (30.3.2010-14.9.2010) deve essere infatti ritenuto largamente sufficiente a consentire all’interessato la piena conoscenza del nuovo orientamento giurisprudenziale e l’adeguamento ad esso con la conseguente esclusione della configurabilità di un comportamento incolpevole. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.
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