Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-04-2011) 03-10-2011, n. 35704

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Venezia con sentenza emessa il 20 maggio 2010, in parziale riforma della sentenza del 20 settembre 2009 del G.U.P. ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di R.A., condannato per il reato di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3, comma 2, n. 3 commesso in (OMISSIS), dal (OMISSIS), perchè in qualità di titolare dell’Hotel (OMISSIS) tollerava abitualmente la presenza di varie donne, che all’interno di camere dell’hotel previo pagamento del compenso pattuito per 50.000/70.000 lire per 15/20 minuti si davano alla prostituzione.

L’imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi:

1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento alla L. n. 75 del 1958, art. 3 e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in quanto le donne ascoltate a s.i.t. non si davano alla prostituzione, nè compivano condotte di adescamento nell’hotel; le stesse si limitavano come gli altri clienti a richiedere le stanze fornendo le generalità. Il tribunale avrebbe errato nell’applicare le regole di giudizio di cui all’art. 192 c.p.p..

2. Erronea determinazione della pena a seguito dell’applicazione dell’istituto della continuazione: il reato contestuale è abituale.

3. Inosservanza della legge penale, in riferimento all’art. 157 c.p.p. connesso alla L. n. 251 del 2005, art. 10 che dovrebbe essere applicata anche ai processi già pendenti in grado di appello, seguendo un’interpretazione conforme ai principi CEDU e alla sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2006.

Motivi della decisione

1. In tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Il primo motivo di ricorso presentato dal R. è infondato e peraltro ripete argomentazioni difensive avanzate con i motivi di appello ai quali la sentenza impugnata ha già fornito puntuale risposta. Il ricorrente ha cercato di suggerire una diversa lettura del materiale probatorio acquisito nel processo, mentre la decisione impugnata, nel confermare le valutazioni espresse in primo grado quanto alla sussistenza del delitto di tolleranza abituale della prostituzione all’esercizio del meretricio nell’hotel gestito dal ricorrente, ha precisato la concordanza delle dichiarazioni rese dalle numerose prostitute – le quali si rivolgevano in un linguaggio "in codice" al R., per l’utilizzo delle camere per il tempo prestabilito, entrando con il cliente dall’ingresso posteriore dell’hotel – ritenendo compiutamente realizzata la abitualità della condotta del ricorrente.

2. Data la premessa, risulta invece evidente che è fondato il secondo motivo di ricorso: l’abitualità nel reato esclude che possa ritenersi applicabile l’istituto della continuazione, connesso alla diversità delle prostitute che esercitavano il meretricio nelle stanze dell’albergo, per cui la sentenza deve essere annullata, senza rinvio, limitatamente all’aumento stabilito in relazione all’art. 81 cpv. c.p., e la pena inflitta deve essere rideterminata, attese la determinazioni della sanzione indicata nella parte motiva nel modo seguente: pena base, anni 2, mesi 6 di reclusione e 3.300 Euro di multa, diminuita per le generiche ad anni 1, mesi 8 di reclusione ed Euro 2.200 di multa, diminuita per il rito abbreviato, ad anni 1, mesi 1, giorni dieci di reclusione ed Euro 1.460 di multa, dovendosi ritenere l’importo della pena pecuniaria indicato nel dispositivo letto all’udienza del 20 maggio, frutto di errore materiale e dovendo prevalere il computo svolto in motivazione.

3. Il terzo motivo deve essere rigettato. La disposizione di cui alla L. n. 251 del 2010, art. 10, che stabilisce l’inapplicabilità del nuovo regime prescrizionale ai reati il cui processo fosse già pendente in grado di appello al momento di entrata in vigore della legge, è stata recentemente ritenuta perfettamente compatibile con i principi costituzionali e con l’art. 7 della CEDU (invocabile attraverso il parametro dell’art. 117 Cost.) dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 236 del 2011, che ha anche precisato che il principio di retroattività della lex mitior riconosciuto dalla Corte di Strasburgo riguarda in via esclusiva la fattispecie inerì mi natrice e la pena, mentre restano estranee all’ambito di operatività di tale principio, le situazioni nelle quali il mutamento non riguarda la valutazione del fatto, quali la disciplina della prescrizione modificata dalla legge richiamata che ha disposto la riduzione del tempo occorrente ad estinguere il reato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente alla ritenuta continuazione e elimina la relativa pena, rideterminando quella inflitta in un anno, un mese e giorni dieci di reclusione, nonchè Euro millequattrocentosessanta di multa. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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