T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 31-10-2011, n. 1874 Ammissione al concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente – dipendente a tempo indeterminato della Provincia di Lecce attualmente inquadrato nella categoria "C" quale Istruttore Amministrativo e classificatosi al 19° posto della graduatoria finale della progressione verticale con complessivi punti 33,57 (colloquio 24,00; titoli 9,57: 1,77 titoli di studio, 6,60 titoli di servizio; 0,60 titoli vari e 0,60 curriculum) – impugna la determina dirigenziale n° 282 del 31 Dicembre 2010 con cui la Provincia di Lecce ha approvato la graduatoria finale della procedura selettiva di progressione verticale (per titoli e colloquio) per n° 13 posti di categoria D1 "Specialista Attività AmministrativoContabile" relativi all’Area AmministrativoContabile, nonché ogni altro atto connesso ed in particolare: gli atti e i verbali della Commissione esaminatrice e della procedura, con espresso riferimento alla determinazione dei punteggi e al collocamento del ricorrente al 19° posto e gli eventuali contratti di assunzione dei vincitori della progressione verticale de qua.

A sostegno dell’impugnazione interposta sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.

1) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n° 445/2000 – Violazione e mancata applicazione dell’art. 3 del bando di concorso – Difetto di motivazione e di istruttoria.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 lett. c) del bando di concorso – Travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 lett. d) del bando di concorso – Travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.

4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 lett. b) del bando di concorso – Travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.

Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto della domanda azionata, il ricorrente principale concludeva come riportato in epigrafe.

Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Lecce ed i controinteressati Campo Riccardo, F.G., R.L. e F.O., depositando memorie difensive con le quali hanno puntualmente replicato alle argomentazioni di controparte, concludendo per la reiezione del ricorso principale.

I controinteressati F.G., R.L. e F.O. hanno, altresì, proposto ricorso incidentale contestando (in parte qua) gli atti della procedura concorsuale di che trattasi.

Il ricorrente principale ha proposto istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, che è stata cancellata dal ruolo nella Camera di Consiglio del 20 Aprile 2011.

Alla pubblica udienza del 26 Ottobre 2011, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.

Si ritiene possibile prescindere dall’esame dei ricorsi incidentali e da ogni questione inerente l’ammissibilità, la procedibilità del gravame e l’integrazione del contraddittorio, poiché il ricorso principale e sicuramente infondato nel merito e va respinto.

Il Collegio, rammentato che – alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale prevalente e condivisibile – nelle procedure concorsuali la Pubblica Amministrazione non è obbligata ad esternare i motivi dell’eventuale mancata valutazione di alcuni titoli prodotti (e/o dichiarati) dal candidato, allorquando la motivazione possa considerarsi implicita nella non riferibilità dei titoli in questione alle categorie di quelli (indicati nei criteri generali) astrattamente ritenuti valutabili dalla Commissione (ex multis: Consiglio di Stato, V Sezione, 19 Marzo 2009 n° 1616) e sottolineato, con precipuo riferimento alla procedura selettiva interna in questione, sia che il bando (all’art. 5) ha previsto che "i documenti attestanti i titoli devono essere allegati alla domanda di partecipazione in originale o in copia" (senza, però, derogare alle prescrizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive dettate dagli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445), sia che la Commissione esaminatrice ha stabilito tra i criteri generali (per i titoli vari) che "i corsi di formazione saranno valutati solo se la durata di ciascuno di essi sia adeguata al programma oggetto del corso, sia attinente la professionalità richiesta e si sia concluso con giudizio finale positivo e che è valutabile un solo corso per materia" e (per il curriculum) ha previsto "l’attribuzione di 0,40 per l’iscrizione ad albi professionali", osserva che le principali doglianze formulate nel ricorso principale sono prive di giuridico fondamento (tenuto conto dell’art. 21 octies secondo comma della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e ss.mm.).

Infatti, anche se dalla "scheda valutazione titoli" intestata al ricorrente principale non si evincono (esplicitamente) le ragioni della mancata valutazione di alcuni dei titoli elencati nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva presentata dal predetto, la difesa dell’Amministrazione Provinciale di Lecce ha documentalmente chiarito, al di là di ogni ragionevole dubbio (vedi istanza di riesame presentata dal P. il 14 Febbraio 2011), le ragioni (vincolanti) per le quali la Commissione esaminatrice non ha potuto valutare (tra i titoli vari) i quattro corsi di formazione postlauream elencati dal ricorrente nella domanda di partecipazione (nelle corrispondenti certificazioni appositamente prodotte dal candidato non era indicato il superamento di un esame finale e alcuna regolarizzazione e/o sanabilità è prevista dal bando o dal diritto vivente per l’ipotesi di contrasto tra quanto dichiarato nella domanda e la documentazione probatoria dei titoli esibita) e (nell’ambito del curriculum) l’iscrizione del predetto nel registro dei Revisori Contabili (perché non ha valore legale di iscrizione ad un Albo professionale, posto che quella del Revisore Contabile non può essere definita una professione, bensì una mera funzione).

D’altra parte, la censura incentrata sull’assunto per cui ai candidati C.M., P.M.C., C.R., F.O. e F.G. è stato indebitamente attribuito punteggio (non meglio precisato) anche per il servizio prestato in qualifiche di oltre due livelli inferiori al posto da ricoprire e per l’espletamento di mansioni superiori a quelle di inquadramento, appare inammissibile per assoluta genericità e per difetto di interesse, in quanto il ricorrente principale (nell’atto introduttivo del giudizio), da un lato, non precisa i punteggi contestati né indica i periodi di servizio ai quali essi si riferiscono e, dall’altro, nemmeno afferma (e tantomeno dimostra) che la mancata attribuzione ai predetti controinteressati di tale (imprecisato) punteggio gli consentirebbe di superarli nella graduatoria finale di merito.

Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate il ricorso principale deve essere respinto, sicchè i ricorsi incidentali interposti dai predetti controinteressati vanno dichiarati inammissibili per difetto di interesse.

Sussistono gravi ed eccezionali motivi (tra cui le peculiarità fattuali e la natura della controversia) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.

Dichiara inammissibili i ricorsi incidentali.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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