Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-07-2011) 04-10-2011, n. 35894 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.P.M.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Palermo ha confermato quella del tribunale di Marsala, sezione distaccata di Mazara del Vallo, con la quale la stessa era stata condannata alla pena di giustizia per il reato al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) per avere realizzato o fatto realizzare, in qualità di occupante dell’alloggio popolare, un vano di mq 40 con struttura in ferro e solaio di copertura coibentato senza premunirsi del prescritto permesso di costruire e del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 95 e 93 per avere eseguito le opere descritte in zona sismica omettendo di dare il preventivo avviso dell’inizio dei lavori al competente ufficio del genio civile. Il fatto risulta contestato come accertato in (OMISSIS).

Deduce in questa sede del ricorrente:

1) violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) ritenendo la struttura non necessitante del permesso di costruire;

2) violazione dell’art. 157 c.p. dovendosi ritenere il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) prescritto non essendo stato possibile accertare la data di realizzazione della struttura;

3) violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 95 e 93 in relazione all’art. 157 c.p. dovendosi anche tale reato ritenersi prescritta essendo decorso il termine di tre anni dall’accertamento;

4) violazione dell’articolo 175 del codice penale avendo il giudice di appello omesso di pronunciarsi sul punto.

Motivi della decisione

Il ricorso infondato entra, pertanto, rigettato.

Le doglianze indicate hanno già trovato puntuale risposta da parte del giudice di appello.

In ordine al primo motivo la corte di merito motiva adeguatamente sulla natura non precaria del manufatto correttamente rilevando che trattasi di opera stabile che aveva determinato un aumento di volume, utilizzata dall’imputata non occasionalmente per ivi esercitare un’attività di gastronomia e vendita al pubblico.

In ordine al secondo motivo si rileva che la data di realizzazione dell’immobile appare in questa sede contestata in maniera del tutto generica.

La sentenza di appello da correttamente atto, peraltro, rispetto all’indicazione della data del 25 novembre 2003 dedotta nei motivi di impugnazione, che a quell’epoca risultava realizzato solo un vano di 28 m2 evidentemente completato solo in seguito, in quanto all’accertamento del 5 (OMISSIS) il vano medesimo aveva raggiunto la consistenza di 40 m2. Peraltro, posto che il reato ha natura permanente, cessando la permanenza stessa con l’ultimazione dei lavori, si deve rilevare che l’accertamento della data di ultimazione dei lavori ha carattere fattuale e non è, pertanto, deducibile in questa sede. Nè la ricorrente evidenzia alcun elemento il cui contenuto sarebbe stato trascurato in sede di appello.

Quanto al terzo motivo la contestazione non tiene conto dei nuovi termini di prescrizione introdotti dalla L. n. 251 del 2005 che hanno elevato a quattro anni il termine da computare anche per i reati contravvenzionali puniti con la sola ammenda, cui vanno aggiunte le intimazioni ex art. 160 c.p..

L’esistenza di un precedente la mancata applicazione del beneficio della non menzione e rende privo di fondamento anche il quarto motivo.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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