Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con le sentenze precedentemente indicate, rese a fronte di separate impugnative presentate dalle odierne ricorrenti, questa Sezione disponeva, nei limiti indicati in motivazione, l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco di Messina, assunta nella qualità di Commissario straordinario delegato ai sensi dell’ O.P.C.M. 5 dicembre 2007 n. 3633 (modificata con successiva O.P.C.M. 19 dicembre 2008 n. 3721 e prorogata fino al 31 dicembre 2010) n. 19 del 5 marzo 2010.
Siffatta determinazione, giova rammentarlo, aveva istituito, in via sperimentale e con decorrenza 1° giugno 2010, zone a traffico limitato (ZTL) con regolamentazione dell’accesso e della circolazione dei veicoli, introducendo un cd. "ticket ecopass" nella città di Messina.
Le pronunzie sopra indicate formavano oggetto di appello, da parte del Comune di Messina, dinanzi alla Sezione IV del Consiglio di Stato.
Quest’ultima, con ordinanze nn. 144 e 145, entrambe rese alla Camera di Consiglio del 18 gennaio 2011 riteneva che "i motivi di impugnazione proposti dall’appellante Comune non inducono, allo stato degli atti e della sommaria cognizione propria della fase cautelare, a ritenere errata la decisione del Giudice di prima istanza per cui, in attesa del necessario approfondimento nelle competente sede di merito delle questioni di diritto proposte dalle parti, appare opportuno non sospendere l’efficacia della sentenza appellata al fine di evitare l’aggravio di danni già patiti dalla parte appellata".
Assumono le odierne ricorrenti che la gravata ordinanza commissariale del 22 aprile 2011 recherebbe carattere elusivo – o, comunque, si porrebbe in violazione – rispetto alle suindicate decisioni rese in prime cure: le quali, quantunque non ancora assistite da forza di giudicato, nondimeno rivelano perdurante attitudine esecutiva in ragione della divisata reiezione dell’istanza cautelare proposta dinanzi al Giudice d’appello.
I contenuti del nuovo provvedimento commissariale, per come sintetizzati dalla stessa parte ricorrente, contemplano:
– mantenimento del ticket ecopass sulla aree portuali demaniali di accesso da e per la Sicilia;
– esplicitazione della sottesa finalità di incentivare, più che possibili, l’utilizzo degli approdi di Tremestieri;
– aumento (rispetto alla precedente tariffa) del ticket relativamente agli approdi di Rada San Francesco, Molo Norimberga e Porto Storico, fino ad Euro 30 e 40 per talune categorie di mezzi;
– conservazione del ticket ecopass anche a Tremestieri (nella misura, peraltro ridotta rispetto alla previgente tariffa, di Euro 3 e 5, rispettivamente per autocarri ed autotreni ed autoarticolati);
– introduzione, per autocarri ed autobus, nonché per autotreni ed autoarticolati, di un divieto di transito negli approdi di Rada San Francesco, Molo Norimberga e Porto Storico limitatamente alle fasce orarie 7.00 – 9.00, 12.00 – 14.30 e 18.00 – 21,00.
L’allegata Relazione Tecnica, dà inoltre atto che le problematiche di carattere ambientale a fondamento dell’introdotta misura limitativa del traffico hanno carattere prevalentemente acustico e non atmosferico; ulteriormente diffondendosi sugli effetti indotti dall’elevata presenza di traffico veicolare da e per l’Isola, gravante nelle zone interessate dalla regolamentazione degli accessi come sopra realizzata.
Si assume che tale (nuovo) provvedimento commissariale si porrebbe – come precedentemente accennato – in violazione del contenuto delle sentenze di questa Sezione precedentemente rese, sostenendosi conseguentemente il carattere di nullità dell’atto gravato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, cpa.
Ciò per quanto concerne:
– le disposizioni riguardanti l’approdo di Tremestieri (relativamente al quale, sia pure in misura ridotta, è stato mantenuto l’obbligo del pagamento del ticket ecopass);
– le indicazioni relative all’approdo di Molo Norimberga, per il quale l’elevazione del ticket non sarebbe supportata da adeguati approfondimenti istruttori;
– approdi di Rada San Francesco e Porto Storico, nella parte in cui l’imposizione dell’ecopass verrebbe a vulnerare punti di transito caratterizzati da un sottodimensionato (rispetto a Tremestrieri) traffico veicolare.
In via subordinata – e, quindi, per il caso in cui il proposto ricorso in ottemperanza venisse dichiarato inammissibile in ragione della non ravvisata elusività del provvedimento commissariale gravato rispetto alle citate sentenze nn. nn. 33115 e 33116 del 3 novembre 2010 – parte ricorrente ne contesta la legittimità in sede di ordinario giudizio di legittimità (ai fini dello svolgimento del quale sollecita la conversione del proposto mezzo di tutela), alla luce dei seguenti argomenti di censura:
Violazione dei principi espressi nelle sentenze nn. nn. 33115 e 33116 del 3 novembre 2010 della Sezione I del T.A.R. del Lazio e, così, violazione dell’art. 21septies della legge 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 9, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Sviamento di potere. Violazione dell’art. 23 della Costituzione. Eccesso di potere per illogicità manifesta e per irragionevolezza intrinseca. Difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 6 della legge 84/1994, laddove definisce compiti ed attribuzione delle Autorità Portuali. Incompetenza. Violazione dell’art. 16 della Costituzione e dei principi di libera circolazione dei beni e dei servizi previsti dal TFUE. Violazione del principio di proporzionalità.
Conclude parte ricorrente insistendo:
– in via principale, per la declaratoria di nullità della gravata determinazione commissariale, in quanto elusiva del (ovvero adottata in violazione rispetto al) contenuto delle ripetute sentenze di questa Sezione nn. 33115 e 33116 del 2010, esecutive;
– in via subordinata – e previa conversione del rito in ordinario rito di legittimità – per l’annullamento dell’atto oggetto di censura, alla stregua delle doglianze come sopra articolate.
L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte dalla parte ricorrente, conclusivamente insistendo per la reiezione del gravame.
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 26 ottobre 2011.
Motivi della decisione
Con istanza del 21 ottobre 2011 parte ricorrente ha chiesto, in ragione di sopravvenienze integrate dalle disposizioni commissariali nn. 22 e 28, rispettivamente del 21 luglio e del 2 settembre 2011, la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, attese:
– l’eliminazione dei divieti – precedentemente previsti – di transito negli approdi di Rada San Francesco, Molo Norimberga e Porto Storico per gli orari 7,00 – 9,00, 12,00 – 14,30 e 18,00 – 21,00;
– la riduzione dell’importo del ticket previsto per il transito delle autovetture e degli altri autoveicoli.
Di quanto sopra dato atto, non può esimersi il Collegio dal dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse; al contempo rilevando la presenza di giusti motivi per compensare fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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