Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, l’istante impugnava numerosi provvedimenti del Commissario ad acta per la Sanità presso la Regione Lazio, come sopra specificati, deducendone l’illegittimità sotto vari profili.
Si costituiva l’amministrazione regionale, eccependo preliminarmente l’inammissibilità della domanda e chiedendo il rigetto del ricorso.
In via preliminare deve rilevarsi che con ordinanza n. 3442 del 2011 si precisava che, poiché con l’atto introduttivo erano impugnati numerosi decreti emanati dal Presidente della Regione nella sua qualità di Commissario ad acta ovvero nell’esercizio del potere conferitogli dall’Esecutivo per il riassetto del sistema sanitario regionale, il ricorso doveva essere notificato al Commissario straordinario, in quanto organo a se stante rispetto all’Ente regionale, nella sua qualità di organo governativo e dunque presso l’Avvocatura Generale dello Stato ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 41, comma 3, c.p.a. e 10 comma 3, l. 3 aprile 1979 n. 103.
Con predetta ordinanza, pertanto, il Tribunale disponeva ai sensi dell’art. 37 c.p.a. la rimessione in termini per errore scusabile in considerazione dell’orientamento sino ad allora seguito dalla Sezione, assegnando il termine di giorni 30 dalla comunicazione e/o notificazione della predetta ordinanza e di depositare il ricorso notificato nei successivi 10 giorni, a pena di inammissibilità.
Osserva il Collegio che, come rilevato peraltro in udienza anche dall’Avvocatura regionale, nonostante la comunicazione della predetta ordinanza avvenuta a cura della Segreteria del Tribunale in data 26.4.2011, la parte ricorrente non ha provveduto all’integrazione della notifica.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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