Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Mediocredito s.p.a., ente di diritto pubblico, chiese l’ammissione allo stato passivo del fallimento di P.G., P. P., P.O., P.R. quali soci della fallita società Amiata di Pititto Ombretta, dichiarati falliti dal Tribunale di Montepulciano con sentenza del 9 aprile 1997, del credito relativo ad un finanziamento di L. 2.500.000.000 accordato alla società ed assistito da garanzia ipotecaria iscritta regolarmente sui beni di proprietà dei soci, con il corrispondente privilegio nei confronti dei predetti, ed in chirografo nei confronti della società. Il giudice delegato, non avendo riconosciuto la natura fondiaria del credito, escluse 1’invocata prelazione, rilevando che l’ipoteca infrabiennale non si era consolidata alla data del fallimento. La società istante propose opposizione allo stato passivo innanzi al Tribunale fallimentare, chiedendo sia che l’operazione fosse qualificata inerente a credito fondiario, sia, in subordine, che si affermasse il consolidamento dell’ipoteca, avvenuto nell’anno, perchè concessa a garanzia di un credito sorto contestualmente. Nel contraddittorio della curatela fallimentare, che eccepì che l’operazione mirava a creare la disponibilità di una somma di denaro sufficiente ad estinguere un precedente debito del terzo datore d’ipoteca non scaduto, il Tribunale, con sentenza n. 225/1999, rigettò l’opposizione qualificando la concessione di garanzia atto gratuito, pertanto inefficace. L’istituto propose appello alla Corte d’appello di Firenze deducendo ultrapetizione, e chiedendo l’applicazione del disposto dell’art. 2901 c.c., comma 2 applicabile anche in sede di revocatoria fallimentare, sì che la prestazione di garanzia dei soci, terzi, in quanto contestuale alla concessione del credito doveva considerarsi onerosa. Il curatore fallimentare ribadì la precedente linea difensiva. La Corte d’appello, quindi, con sentenza n. 1467 depositata il 18 novembre 2004, ha accolto il gravame e, in riforma della precedente decisione, ha riconosciuto la prelazione ipotecaria in relazione al credito ammesso allo stato passivo. La sentenza è stata impugnata dal curatore fallimentare con ricorso per cassazione affidato a sei motivi cui ha resistito con controricorso MPS Gestione Crediti Banca s.p.a. nell’indicata qualità di mandataria di MPS Merghant s.p.a. e prima ancora di Mediocredito Toscano. Sono state depositate da entrambe le parti memorie difensive ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
Con i primi due motivi, congiuntamente articolati, il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1414 c.c. e dell’art. 61, comma 1, n. 3, legge fall., e correlato vizio d’insufficiente e contraddittoria motivazione, ascrive i vizi dedotti al passaggio della decisione impugnata che esclude la simulazione del contratto di mutuo, sia assoluta che relativa. Assume il ricorrente, a sostegno della censura, che la corretta ricostruzione della vicenda fattuale, ed in particolare la corretta lettura del "gentlement agreement" costituito dall’accordo di ristrutturazione del gruppo Pititti Capocchi risultante dalla lettera del 17.1.99 depositata in atti, evidenzia la simulazione, ed in particolare che l’erogazione del finanziamento non mirava a nuova provvista nè la costituzione della garanzia era contestuale al debito, intendendosi invece consolidare precedente esposizione debitoria, che rappresentava il negozio dissimulato. Ne sono prova, le modalità intrinseche dell’operazione, la locazione di strutture mobiliari ed immobiliari delle società Amiata Cash e Capocchi, che dimostrerebbero il contrario di quanto assume la Corte del merito, e cioè che vi fosse stata variazione in positivo del patrimonio, laddove in realtà l’accollo delle relative passività aveva eliso tale effetto. In conclusione, le parti dell’accordo, intervenuto fra MPS, Banca Toscana, Cassa di Risparmio di Firenze E Banca dell’Etruria e del Lazio da un lato e le società Amiata di Pititto Ombretta s.n.c., Amiata Cash s.n.c. ed i soci dall’altro lato, avrebbero stabilito, e quindi versato nella lettera in atti, che il finanziamento mirava a consentire alla società fallita il rientro dalle sue pregresse esposizioni debitorie, dimostrando la simulazione del contratto di mutuo. Il resistente deduce l’inammissibilità dei motivi siccome palesemente tesi a sollecitare diversa ricostruzione dei fatti.
Con i restanti motivi, anch’essi unitariamente articolati e trattati, il curatore fallimentare ricorrente denuncia violazione dell’art. 67, comma 1, n. 3, legge fall., e vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, assumendo a conforto delle censure che la discriminante per applicare l’art. 67, comma 2 non è l’assunzione di un debito altrui, ma la creazione contestuale del debito, che nella specie è insussistente, poichè è pacifico che la garanzia concessa dai soci accedeva ad un debito preesistente. Il deficit di motivazione sarebbe riscontrabile nell’omessa valutazione del motivo illecito che sostiene l’intera operazione, con cui si costituì una nuova società alla quale vennero attribuite le precedenti passività dei soci e delle società controllate, ed alla quale venne erogato il finanziamento per estinguere le passività non scadute.
Il resistente deduce l’inammissibilità delle censure in quanto anch’esse sottese ad un nuovo apprezzamento dei fatti.
I primi due motivi risultano privi di giuridico fondamento.
La Corte del merito, verificati ed apprezzati i fatti addotti dalla curatela fallimentare, gli stessi ora richiamati, ha ritenuto che l’atto di costituzione di garanzia sui beni dei soci illimitatamente responsabili per un debito della società non può essere considerato disposto per un debito altrui, e men che meno atto a titolo gratuito, ma va qualificato atto di costituzione di garanzia per un debito proprio. Dalla lettera 17 gennaio 1995 indirizzata dal MPS alle società Amiata, Amiata Cash e C.M., facenti capo al gruppo Pititti – Capocchi ed alla C., si desume con assoluta chiarezza che le banche accettarono le condizioni offerte dalle società che a loro volta accettarono il finanziamento del Mediocredito, garantito dall’ipoteca sui beni dei soci, prevedendo un riordino dell’attività d’impresa e garantendo alle banche il controllo sui bilanci. Il Mediocredito, che erogò il finanziamento, restò estraneo a questo accordo di ristrutturazione. Il caso di specie rientrava perciò nella previsione di cui all’art. 67, comma 2 e l’ipoteca, in quanto iscritta il 15.4.1995, alla data del fallimento dichiarato con sentenza 9.4.97, si era consolidata per il decorso del termine annuale ivi previsto.
Le censure esposte nei motivi in esame sono indirizzate avverso il risultato desunto dalla Corte territoriale dall’apprezzamento dei fatti in cui si è articolata l’operazione controversa, la cui sintesi conclusiva, sorretta da motivazione adeguata ed immune da errori di diritto, non è sindacabile in questa sede. Incorrendo in palese errore di diritto, riconducono l’operazione controversa al paradigma della disposizione fallimentare invocata – art. 67, comma 1, n. 3, legge fall.-, che, riferendosi all’ipotesi in cui la concessione della garanzia inerisce a debiti preesistenti non scaduti contratti dal soggetto indi fallito nei confronti del creditore le cui ragioni vengono assistite da quelle garanzie iscritte nel periodo sospetto, non trova spazio applicativo nel caso di specie, in cui il Mediocredito, secondo quanto rilevato dalla Corte del merito e del resto è pacifico in causa, all’atto dell’erogazione del finanziamento assistito dalle ipoteche, non vantava credito alcuno, nè scaduto nè in scadenza, verso la società mutuataria, indebitata sì, ma verso le altre banche con le quali concluse l’accordo di ristrutturazione. Il dato è tranciante e vale ad escludere in senso assoluto ed insuperabile l’assunzione della fattispecie concreta in quella astratta,invocata dal curatore fallimentare. La conseguente inammissibilità dei motivi esaminati determina il rigetto delle restanti censure. La prospettata simulazione del contratto di mutuo, sulla quale insiste il ricorrente, seppur fosse stata ritenuta dimostrata dal giudice d’appello, non avrebbe per ciò solo apportato immutazione alcuna della veste dell’ente finanziatore che, estraneo rispetto ai pregressi rapporti tra la società finanziata e gli altri istituti di credito ed all’accordo intervenuto con essi, a loro volta terzi rispetto al contratto di mutuo cui non presero parte alcuna, in ogni caso ebbe ad assumere la qualità di creditore del mutuatario, prescindendo dal fine ultimo del finanziamento, dunque ancorchè esso mirasse a coprire le esposizioni verso le altre banche, solo all’atto della conclusione di quel contratto. Il denunciato omesso rilievo della simulazione, per logico corollario, non incide sugli effetti delle iscrizioni ipotecarie che, garantendo il credito del Mediocredito sorto contestualmente, come ha correttamente affermato la Corte del merito, e rientrando per l’effetto nella previsione dell’art. 67, comma 2, legge fall., si erano perciò ormai consolidate alla data del fallimento della società mutuataria.
Tutto ciò premesso, deve disporsi il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sia del giudizio di primo grado che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
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