MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 4 agosto 2014, n. 139 Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalita’ di iscrizione e tenuta del registro degli…

…organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione nonche’ sull’approvazione delle indennita’ spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia
di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie
civili e commerciali;
Visto l’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,
recante attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.
69;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180 e successive
modificazioni e integrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 6 febbraio 2014;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la nota del 4 luglio 2014 con la quale lo schema di
regolamento e’ stato comunicato al Presidente del Consiglio dei
ministri;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Disposizione generale

1. Le disposizioni del decreto del Ministro della giustizia 18
ottobre 2010, n. 180, richiamate nei successivi articoli, sono
modificate o integrate secondo quanto disposto negli articoli
seguenti.

Art. 2

Modifiche all’articolo 4

1. All’articolo 4, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro
della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e
modificazioni, le parole: «quello la cui sottoscrizione e’ necessaria
alla costituzione di una societa’ a responsabilita’ limitata», sono
sostituite dalle parole: «10.000,00 euro».

Art. 3

Modifiche all’articolo 8

1. All’articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 18
ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, e’
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5. L’organismo iscritto e’ obbligato a comunicare al Ministero
della giustizia, alla fine di ogni trimestre, non oltre l’ultimo
giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre stesso, i dati
statistici relativi alla attivita’ di mediazione svolta.».

Art. 4

Modifiche all’articolo 10

1. All’articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro della
giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e
modificazioni, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso
di cui all’articolo 8 comma 5, il responsabile dispone la sospensione
per un periodo di dodici mesi dell’organismo che non ha comunicato i
dati; ne dispone la cancellazione dal registro se l’organismo non
provvede ad inviare i dati, inclusi quelli storici dei dodici mesi
precedenti, entro i tre mesi successivi.».

Art. 5

Modifiche all’articolo 11

1. All’articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto del
Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive
integrazioni e modificazioni, la parola «annualmente» e’ sostituita
dalle parole «ogni sei mesi».

Art. 6

Integrazioni

1. Dopo l’articolo 14 del decreto del Ministro della giustizia 18
ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, e’
inserito il seguente:
«Articolo 14-bis (Incompatibilita’ e conflitti di interesse). –
1. Il mediatore non puo’ essere parte ovvero rappresentare o in ogni
modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all’organismo
presso cui e’ iscritto o relativamente al quale e’ socio o riveste
una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai
professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione
negli stessi locali.
2. Non puo’ assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in
corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali
con una delle parti, o quando una delle parti e’ assistita o e’ stata
assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con
lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi
locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione
dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui
all’articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di
procedura civile.
3. Chi ha svolto l’incarico di mediatore non puo’ intrattenere
rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno
due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai
professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi
locali.».

Art. 7

Modifiche all’articolo 16

1. All’articolo 16, comma 2, del decreto del Ministro della
giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «da ciascuna parte» sono aggiunte le parole
«per lo svolgimento del primo incontro»;
b) dopo le parole «euro 40,00» sono aggiunte le parole «per le
liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di
valore superiore, oltre alle spese vive documentate;
c) dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «l’importo e’
dovuto anche in caso di mancato accordo».
2. All’articolo 16, comma 4, lettera d) del decreto del Ministro
della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e
modificazioni, le parole «di cui all’articolo 5, comma 1,» sono
sostituite dalle parole «di cui all’articolo 5, comma 1-bis e comma
2,».

Art. 8

Modifiche all’articolo 18

1. All’articolo 18, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro
della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e
modificazioni, le parole «quello la cui sottoscrizione e’ necessaria
alla costituzione di una societa’ a responsabilita’ limitata», sono
sostituite dalle parole: «10.000,00 euro».

Art. 9

Disposizioni finali e transitorie

1. Gli organismi di mediazione che alla data di entrata in vigore
del presente decreto non sono in possesso di tutti i requisiti di cui
all’articolo 4, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro della
giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e
modificazioni, devono provvedere alla integrazione entro il termine
di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, pena la cancellazione della iscrizione. Entro il
medesimo termine, pena la cancellazione della iscrizione, devono
provvedere alla integrazione dei requisiti di cui all’articolo 18,
comma 2 lettera a) del decreto del Ministro della giustizia 18
ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, gli
organismi di formazione che alla data di entrata in vigore del
presente decreto non ne sono gia’ in possesso.
2. I mediatori che alla data di entrata in vigore del presente
regolamento non hanno completato l’aggiornamento professionale in
forma di tirocinio assistito di cui all’articolo 4, comma 3, lettera
b) del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180,
e successive integrazioni e modificazioni, devono provvedervi entro
il termine di un anno dalla entrata in vigore del presente
regolamento.
3. La tabella con la specifica degli oneri informativi di cui al
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2012,
n. 252, e’ allegata al presente regolamento.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 4 agosto 2014

Il Ministro della giustizia
Orlando

Il Ministro dello sviluppo economico
Guidi

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne – prev. n. 2490
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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