Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-05-2011) 05-10-2011, n. 36082 Riparazione per ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di L’Aquila ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, proposta da V.D., già sottoposto a misura cautelare personale dal 28/12/1999 al 25/01/2000 per i reati di truffa pluriaggravata per i quali (capi B), D), F), I), M), O), dei capi di imputazione) aveva subito condanna in primo grado e sentenza di non doversi procedere per avvenuta estinzione dei reati addebitati a causa di intervenuta prescrizione, in grado di appello.

Il V. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato. Parte ricorrente denunzia:

inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 314 c.p.p., comma 3 in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per aver ritenuto non spettare la riparazione da ingiusta detenzione in caso di proscioglimento per prescrizione del reato addebitato.

All’udienza camerale del 18 Maggio 2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

Secondo i principi ricordati dal Procuratore Generale (Cass. Pen. Sez. 4, 10/6/2010; Cass. Pen. Sez. 4, 19/2/2009 n. 15.000) deve ritenersi non configurabile il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione nel caso che sia dichiarata la estinzione per prescrizione del reato addebitato, a meno che la custodia cautelare non risulti essersi protratta per un tempo eccedente quello della misura di pena astrattamente irrogabile o della pena in concreto inflitta, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’ingiustizia formale della privazione della libertà.

Il ricorso per cassazione è dunque infondato e deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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