Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza resa in esito all’udienza del 7/6/2010 la Corte di Appello di Catanzaro in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Cosenza, che aveva assolto l’imputato perchè il fatto addebitato non sussiste, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del G. perchè estinto per maturata prescrizione il reato di omicidio colposo a lui addebitato e ha viceversa assolto gli altri medici imputati (il primario ortopedico della clinica Scarnati di Cosenza, nonchè i medici di turno in servizio nel tempo di degenza pre e post operatoria della vittima) per non aver commesso il fatto.
Il G. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato. Parte ricorrente denunzia:
1) violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b), violazione dell’art. 41 c.p., comma 1 e art. 589 c.p. insussistenza del reato contestato, errata applicazione della legge penale, violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per vizio di motivazione.
La sentenza impugnata a partire da una contestazione che investiva diversi medici è pervenuta ad una affermazione di colpevolezza del solo imputato G., senza avere in modo alcuno cambiato la contestazione originaria e senza avere registrato alcuna modificazione della condizione di fatto della paziente, condizione a fronte della quale era stata elevata contestazione nei confronti di più soggetti.
La Corte avrebbe addebitato al solo G. quanto avrebbe dovuto addebitare agli altri imputati affidatari della paziente e responsabili di un mutato quadro sintomatico nel post-operatorio neppure comunicato al G..
2) la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente considerato che la terapia eparinica, asseritamente omessa per colpa del chirurgo capoequipe, non avrebbe avuto, ove adottata, alcuna idoneità a neutralizzare l’embolia polmonare, con ciò evidenziandosi l’errata applicazione di legge in ordine alla identificazione della causalità materiale della morte.
All’udienza pubblica del 18 Maggio 2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione
Al Dott. G. nella sua qualità di chirurgo capo equipe per l’intervento chirurgico di artroscopia al ginocchio sinistro di S.M.C. (intervento del (OMISSIS), morte del (OMISSIS)), è stato addebitato l’aver cagionato per imperizia, negligenza e imprudenza, la morte della paziente (dovuta ad arresto cardiorespiratorio terminale da edema polmonare acuto insorto a seguito di embolia polmonare massiva in soggetto assoggettato di recente a intervento di artroscopia chirurgica al ginocchio sinistro). Al G. è stata addebitata, l’omessa disposizione di accertamenti laboratoristici e strumentali necessari ad escludere la presenza di fattori genetici o acquisiti suscettibili di dare ingresso a tromboembolia; di non aver fornito alla paziente dettagliata informazione sul tipo di intervento predisposto (ma tale addebito è stato ritenuto irrilevante ai fini della responsabilità penale dalla sentenza di appello), sulle terapie da adottare in via di profilassi, sulle alternative all’intervento scelto, sulla omessa adozione di terapia eparinica per almeno sette-dieci giorni dopo l’intervento e, ancora, di non avere adeguatamente valutato il sintomo di complicanza venosa in atto, di non aver disposto un eco- doppler e non aver fatto somministrare terapia eparinica ad alto dosaggio contestualmente all’insorgenza del dolore, per non aver inviato la paziente alla più vicina unità di chirurgia vascolare per la opportuna collocazione di un filtro cavale.
La sentenza impugnata individua in dettaglio la causa della morte nonchè la causalità della colpa del G., in una complicazione prevedibile per gli interventi chirurgici come quello per cui è causa, pur in presenza di una paziente classificabile in una fascia di rischio di grado medio basso e nella omissione diagnostica e terapeutica, nonostante i vari e chiari segni di allarme evidenziati nel decorso post-operatorio,. Secondo la sentenza impugnata la massività dell’evento polmonare era l’esito di un fenomeno che a monte si era dipanato nel tempo, offrendo all’osservazione dell’esperto, quale era il capo equipe dott. G., sintomi inequivoci che rivelavano la prevedibilità della complicazione rispetto al tipo di intervento, tanto da rendere evidente la evitabilità o riducibilità delle conseguenze con terapia adeguata.
La condizione di chirurgo che aveva guidato l’intervento in atroscopia e di medico che aveva visitato la paziente la mattina successiva all’intervento costituisce, nella motivazione impugnata e secondo dettagliato argomentare sul punto, l’ambito della posizione di garanzia che il G. rivestiva.
La sentenza di appello ha individuato fatti sospensivi della prescrizione per totali 465 giorni e, applicata la prescrizione secondo la regolazione più favorevole dell’art. 157 c.p. nel testo novellato L. 5 dicembre 2005, n. 251, ha individuato nel 14/8/2009 la data di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Ciò posto la qualificazione delle posizioni dei diversi medici secondo la categoria "non manifestamente innocente" adoperata per il G. e la categoria di "non colpevoli", adoperata per gli altri, è stata operata nell’ambito della iniziale contestazione che ha avuto esito, senza necessità di cancellazione o modificazione alcuna della rubrica, in distinte valutazioni decisorie corrispondendo le diverse formule terminative del giudizio, ai diversi esiti valutativi delle originarie contestazioni. La prospettata censura del vizio di motivazione per non aver colto il giudice del merito la mancanza di colpa di un medico che completata la sua prestazione secondo i moduli concordati con la clinica nella quale aveva operato, non aveva avuto più responsabilità per la salute della paziente operata e "passata" alla vigilanza e alla cura di altri medici, con interruzione dello stesso flusso di informazioni circa lo stato della paziente, si risolve in una allegazione in fatto di circostanze qualificanti il modulo contrattuale o organizzativo intercorrente tra la clinica nella quale avvenne l’intervento e il chirurgo operatore, ma tale allegazione non è suscettibile di cancellare il ben distinto rapporto terapeutico tra chirurgo capo equipe e paziente, nè è suscettibile di cancellare gli obblighi del G. legati alla personalissima posizione di garanzia assunta dall’imputato, con lo svolgimento dell’atto operatorio, rispetto alla salute della paziente. La sentenza impugnata annota peraltro che il dott. G. fu avvisato dalla figlia della vittima (e sulla attendibilità di tale testimonianza la sentenza impugnata spende significativa motivazione) e nel momento in cui il medico stava per lasciare l’ospedale, del dolore (accusato dalla paziente al polpaccio dell’arto operato) persistente e refrattario agli antidolorifici pur somministrati. Quanto alla eventuale ulteriore responsabilità di altri soggetti sul proscioglimento dei quali il ricorrente non ha titolo di dolersi, essa non ha incidenza alcuna sulla analisi della posizione di garanzia identificata dalla sentenza impugnata con riguardo al rapporto terapeutico tra medico operatore e paziente e, in particolare, con riguardo a tutti i contatti e le attività preparatorie dell’intervento e la visita effettuata dal G. la mattina successiva all’intervento.
Sul rapporto tra terapia eparinica (non adottata) ed evento trombotico la sentenza impugnata si è motivatamente soffermata con argomenti che hanno trattato in progressione della funzione preventiva della terapia eparinica, del rapporto tra rischio trombotico e somministrazione di eparina, del concreto effetto (determinante dell’exitus o quantomeno acceleratorio d’esso) che nel caso concreto la mancata somministrazione di eparina ebbe a concretizzare.
In conclusione le censure formulate dal ricorrente contro una decisione di non doversi procedere nei confronti del G. perchè estinto per prescrizione il reato a lui addebitato, non consentono di ritenere che risulti evidente dagli atti che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso. La pronunzia ex art. 129 c.p.p. ritenuta doverosa secondo le censure fin qui rigettate non poteva essere resa e il ricorso per cassazione deve essere rigettato.
Il rigetto del ricorso determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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