Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso proposto a mente della L. Fall., art. 98, la società Balfour Beatty Rail s.p.a. ha lamentato innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la mancata ammissione del proprio credito di Euro 64.800,00, maturato nei confronti della società fallita ADTranz a titolo di risarcimento danni, ritenuto dal giudice delegato carente di prova. Contumace la curatela fallimentare, il Tribunale, rilevata l’assenza di prova circa la titolarità del credito, che la ricorrente asseriva aver acquisito in forza di una serie di cessioni di azienda e trasformazioni societarie, ha respinto l’opposizione con decreto depositato il 19 ottobre 2010 e notificato il 25 novembre 2010, contro cui la società Balfour Beatty Rail s.p.a. ha infine proposto ricorso per cassazione sulla base di unico motivo non resistito dal curatore fallimentare intimato. La ricorrente ha infine depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
La ricorrente la società Balfour Beatty Rail s.p.a. denuncia violazione degli artt. 99 e 12 c.p.c., ed ascrive al tribunale fallimentare error in procedendo in quanto non avrebbe tratto dalla contumacia della curatela l’ovvia conseguenza circa la non contestazione della titolarità del credito, che è questione di merito, dunque di fatto, non rilevabile d’ufficio, trattandosi di questione rimessa al potere delle parti, dunque ad eccezione in senso stretto, che non solo non venne sollevata dal curatore, ma è riferita peraltro a fatti desumibili da atti pubblici. In effetti BBR si era affermata titolare del diritto di azione, esercitato innanzi al Tribunale di Ostia in un primo momento e quindi innanzi al Tribunale di Santa Maria C.V., quale parte di un contratto d’appalto stipulato con la IMPEM e quale soggetto danneggiato dall’inadempimento di quest’ultima sul presupposto dell’identità tra AEG italiana, originaria committente, e BBR attrice, a seguito di articolate vicende societarie, in relazione alle quali il curatore, contumace anche nel giudizio di merito, nulla ebbe ad obiettare.
Il motivo è fondato.
"La legittimazione ad agire rappresenta una condizione dell’azione diretta all’ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall’azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza". Per l’effetto, difformemente dall’ipotesi cui venga in rilievo il diritto potestativo della parte di ottenere dal giudice, in base alle sole allegazioni dedotte in causa, una decisione di merito, e cioè la "legitimatio ad causam" il cui eventuale difetto è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, la questione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio attiene al merito e pertanto non è rilevabile d’ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, deve essere tempestivamente formulata(per tutte Cass. n. 14177/2011).
Il Tribunale che ha pronunciato il decreto investito della censura ha evidentemente confuso la titolarità del diritto controverso con la legitimatio ad causam, ed ha quindi rilevato d’ufficio una questione che doveva essere introdotta dal curatore fallimentare con rituale eccezione. Di qui la sussistenza del denunciato errore. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto ed il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per l’esame del merito e perchè provveda altresì alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese del presente giudizio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in diversa composizione.
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