Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-05-2011) 05-10-2011, n. 36081

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A.S. ha proposto a questa Corte ricorso ex art. 175 c.p.p., domanda di restituzione in termini per la impugnazione della sentenza di condanna per maltrattamenti e lesioni personali pronunziata dalla Corte di Appello di Lecce nei suoi confronti.

A fondamento della domanda il ricorrente allegava di aver incaricato il suo difensore di fiducia della proposizione della impugnazione per cassazione della sentenza di condanna sopra menzionata, e aggiungeva che la avvenuta spedizione per posta di una tale impugnazione, cagionata da ignoranza delle norme processuali applicabili, aveva ottenuto il risultato di non far mai pervenire il ricorso alla Corte di Appello di Lecce destinataria dell’invio.

Secondo il ricorso il riconoscimento di un completo diritto di difesa in armonia con gli artt. 24 e 111 Cost., nonchè dell’art. 6 della Carta Europea dei diritti dell’uomo, imporrebbe di ritenere che integri caso fortuito o forza maggiore l’ipotesi di comportamento omissivo del difensore di fiducia cagionato da una imprevedibile ignoranza di costui della legge processuale penale.

All’udienza camerale del 18 Maggio 2011 il ricorso è stato deciso con compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

La situazione di mancanza di impugnazione si è concretizzata, secondo la stessa narrazione di ricorso, in ragione di comportamenti volontari, ancorchè imperiti o negligenti, in fatto addebitagli esclusivamente al ricorrente e tali da escludere, secondo il costante insegnamento di questa Corte, anche con riferimento alla imperizia del difensore e alla possibilità dell’imputato detenuto o ai domiciliari di svolgere una propria personale iniziativa impugnatoria, il caso fortuito o la forza maggiore invocati (Cass. Pen. Sez. 6, 4/11/2004 n. 34179; Cass. Pen. Sez. 2, 9/5/2006 n. 15903; Cass. Pen. Sez. 4, 25/11/2003 n. 45364; Cass. Pen. Sez. 4, 24/5/1999 n. 1447).

Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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