Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-03-2012, n. 3388

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato P.V. impugnava nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il decreto della Corte d’Appello di Bari del 31 ottobre 2008 che aveva condannato l’Amministrazione al pagamento in suo favore di somma, quale equa riparazione per irragionevole durata del procedimento.

Resiste con controricorso il Ministero.

Motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato inammissibile, per assenza dei quesiti di diritto e sintesi afferenti a vizio di motivazione, di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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