Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1 – Con sentenza depositata in data 17 giugno 2007 il Tribunale di Caltanissetta condannava il Ministero dei Lavori Pubblici al risarcimento dei danni – liquidati in Euro 246.403,78, oltre rivalutazione monetaria ed interessi – in favore della S.a.s. RRB di Salvatore Bonaccorso & C., in relazione all’irreversibile trasformazione di un fondo, la cui occupazione si era resa illegittima per mancata emissione, nel termine previsto, del decreto di espropriazione, occupato per la realizzazione di una caserma della Polizia di Stato e della Polizia Stradale.
Veniva in particolare, e per quanto qui maggiormente interessa, affermata la natura edificabile dell’area, ricadente in zona F, destinata ad attrezzature per la residenza (enti sociali, chiese, scuole dell’obbligo ed attrezzature militari).
1.1 – La Corte di appello di Caltanissetta, con la decisione indicata in epigrafe, rideterminava, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto da detta società, la somma dovuta a titolo risarcitorio in Euro 251.473,78, rigettando l’impugnazione proposta in via incidentale dall’Amministrazione, con la quale, fra l’altro, era stata contestata la natura edificabile del terreno. Si affermava, in proposito, che al momento del verificarsi della vicenda ablativa, coincidente con la scadenza dell’occupazione legittima, l’area ricadeva in zona F del piano regolatore di Enna, con destinazione urbanistica di attrezzature per la residenza, tale da consentire l’edificabilità legale del suolo, poichè quanto meno gli edifici scolastici e quelli da destinare ad enti sociali sono edificabili anche ad iniziativa privata o promiscua.
1.2 – Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso la s.a.s. RRB.
Motivi della decisione
2 – Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 1992, n. 359, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
L’amministrazione ricorrente si duole, in particolare, dell’erronea interpretazione della norma richiamata, nonchè degli orientamenti al riguardo formatisi in giurisprudenza, in quanto l’inserimento dell’area nella zona F, destinata alla realizzazione di opere di rilevanza pubblicistica, avrebbe dovuto far ritenere la natura non edificabile del terreno.
Viene in proposito formulato il seguente quesito di diritto: "Se il D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, comma 3, conv. con modif. dalla L. n. 359 del 1992, debba interpretarsi nel senso che, nell’ipotesi in cui l’immobile assoggettato a procedura espropriativi si inserito nella ed zona F, destinata ad o-pere di interesse collettivo, dagli strumenti urbanistici vigenti, l’edificabilità dello stesso debba desumersi da elementi concreti, quali, a titolo esemplificativo, l’espressa dichiarazione di edificabilità dell’area, la regolamentazione della densità edilizia della stessa, la previsione della facoltà per i soggetti di presentare piani di lottizzazione, anzichè, come ha ritenuto la Corte di appello di Caltanissetta, dalla mera constatazione delle tipologie costruttive individuate dagli stessi strumenti urbanistici nell’effettuare il predetto inserimento". 2.1 – Con secondo motivo si denuncia, con puntuale indicazione del punto controverso, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riproponendosi, sotto il profilo motivazionale, le censure inerenti alla ritenuta edificabilità del fondo.
3 – I motivi, che vanno esaminati congiuntamente in considerazione della loro intima connessione, sono fondati.
Questa Corte, con orientamento consolidato e costante, ha affermato il principio secondo cui, in tema di determinazione dell’indennità di esproprio, non può riconoscersi la prerogativa dell’edificabilità riguardo a terreni aventi destinazione urbanistica a servizi di pubblica utilità, preclusiva ai privati di forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione che, anche se prevista, è concepita al solo fine di assicurare la fruizione pubblica degli spazi (come nell’ipotesi di edilizia carceraria) riconducibile ad un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio ed istituzionale dello Stato, che non ammette margini di iniziativa privata (Cass., 23 giugno 2010, n. 15213; Cass., 26 maggio 2010, n. 12862; Cass., 13 gennaio 2010, n. 404; Cass., 6 agosto 2009, n. 17995; Cass., 12 gennaio 2007, n. 21434; Cass., 10 luglio 2007, n. 15389; Cass., 18 maggio 2006, n. n. 11741; Cass., 26 gennaio 2006, n. 1626).
L’esemplificazione, contenuta nell’impugnata decisione, relativa alla previsione, fra le altre destinazioni, come le attrezzature militari, dì sicura rilevanza pubblicistica, di edifici scolastici, edificabili anche ad iniziativa privata o promiscua, prova troppo.
Questa Corte, anche di recente, ha ribadito che la destinazione di aree a edilizia scolastica, nell’ambito della pianificazione urbanistica comunale, ne determina il carattere non edificabile, avendo l’effetto di configurare un tipico vincolo conformativo, come destinazione ad un servizio che trascende le necessità di zone circoscritte ed è concepibile solo nella complessiva sistemazione del territorio, nel quadro della ripartizione zonale in base a criteri generali ed astratti. Nè può esserne ritenuta per altro verso l’edificabilità, sotto il profilo di una realizzabilità della destinazione ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, giacchè l’edilizia scolastica è riconducibile ad un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio ed istituzionale dello Stato, su cui non interferisce la parità assicurata all’insegnamento privato (Cass., 26 maggio 2010, n. 12862; Cass., 23 giugno 2008, n. 17015; Cass., 12 luglio 2007, n. 15616; Cass., 9 dicembre 2004, n. 23028).
3.1 – Nella decisione impugnata si da atto che l’area in questione ricade in zona F, destinata ad attrezzature per la residenza (enti sociali, chiese, scuole dell’obbligo ed attrezzature militari), i senza tuttavia indicare la sussistenza di concreti elementi che possano consentire, la di là delle astratte enunciazioni sopra censurate, una destinazione realizzabile anche ad iniziativa privata, sottraendo la zona a un utilizzo meramente pubblicistico (cfr. la citata Cass. n. 1626 del 2006).
4 – Si impone, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta che, in diversa composizione, applicherà i principi sopra enunciati, provvedendo altresì al regolamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione.
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