Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza 19.10.09, la corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza 3.7.08 del Gup del tribunale di Lucca, con la quale G.M. è stato condannato alla pena di 6 mesi di reclusione e alle conseguenti pene accessorie, perchè ritenuto responsabile del reato di bancarotta preferenziale, perchè, in qualità di amministratore e liquidatore della Sogecomet srl, dichiarata fallita il (OMISSIS), alla scopo di favorire se stesso , eseguiva, quale rimborso parziale di un suo finanziamento, un pagamento in proprio favore di Euro 18.000, derivanti dalla vendita di un’autovettura Jaguar XT 2000, di proprietà della società, acquistata nel settembre del 2004. L’imputato ha presentato ricorso per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali, per errata interpretazione degli artt. 2709 e 2710 c.c. in relazione alla L.Fall, art. 216, comma 3. Secondo il ricorrente, la corte territoriale non ha dato rilievo alle dichiarazioni del curatore fallimentare che ha affermato che non vi fu alcun movimento di denaro relativo all’acquisto e alla vendita dell’auto, dando così conferma alla tesi difensiva, fondata sulle testimonianze dell’avv. T. e di N. (concessionario che vendette l’auto), secondo cui il prezzo della Jaguar fu pagato da T.A..
Il ricorso non merita accoglimento, in quanto sostanzialmente il G. ribadisce la tesi difensiva già esposta davanti ai giudici di merito , la cui infondatezza è stata ampiamente e razionalmente esposta dalla corte territoriale.
Ha osservato la corte che il G. ha tentato di dimostrare, mediante le due testimonianze e la produzione di quattro assegni di gira, emessi a firma illeggibile, che . l’auto sarebbe stata acquistata dal T., il pagamento sarebbe avvenuto con assegni da lui girati;
il veicolo sarebbe stato fiduciariamente intestato alla società, in vista dell’acquisto della maggioranza di quote della società, a cui era interessato;
fallita l’operazione di subentro nella Sogecomet, l’auto sarebbe stata restituita mediante fittizia contabilizzazione del passaggio di proprietà a favore del figlio T.D., dietro corresponsione di Euro 18.000, in realtà mai transitati nella casse sociali. Da questo materiale probatorio deriverebbe l’insussistenza della bancarotta preferenziale, in quanto il G. non ha mai finanziato l’acquisto dell’auto, nè mai è stato beneficiario della restituzione della somma di Euro 18.000, in realtà mai transitate dal T. alla società fallita e tanto meno da quest’ultima restituite al G..
La corte ha invece correttamente ritenuto che è del tutto inaccettabile la pretesa del G. di sovvertire, attraverso la testimonianza di T. e di N., perchè, rispettivamente, inverosimile e non decisiva, l’incontestabile dato contabile della società, costituito dal libro giornale, dalle altre scritture e dalle relazione del curatore D.G., da cui emerge che nel settembre 2004, la società acquistò la Jaguar dalla concessionaria N., intestandola a proprio favore;
il prezzo di Euro 31.500 fa pagato il 3.1.05 dal socio amministratore G., venendo l’operazione annotata come finanziamento implicito del socio;
il 10.3.06, un mese prima della dichiarazione di fallimento, l’auto fu venduta a T.D., al prezzo di Euro 18.000, che, incassato per contanti dalla società, fu restituito al G., come parte del versamento eseguito quale finanziamento della società.
A fronte di questa chiara e oggettiva dimostrazione della consumazione del reato di bancarotta fraudolenta preferenziale, la corte ha messo in rilevo, con insindacabile valutazione critica, l’inverosimiglianza delle dichiarazioni dell’avv. T., in quanto avrebbe acquistato l’auto con strumenti privi di possibilità di verifica (assegni di terzi girati in bianco e non risultati riscossi dal N.), l’avrebbe intestata alla società, con cui era in rapporti da anni e di cui ,quindi, conosceva lo stato di insolvenza, risalente al 1999, fece risultare artificiosamente nelle scritture contabili un finanziamento dell’amministratore G..
L’inaffidabilità di questa testimonianza è confermata dall’assenza di prova documentale del pagamento effettuato dal T. in favore del concessionario N., la cui testimonianza è stata logicamente ritenuta parimenti non credibile.
E’ quindi perfettamente aderente alle risultanze processuali e alla loro razionale valutazione, la conclusione dei giudici di merito, sull’applicazione del principio, secondo cui le scritture contabili, provenendo dallo stesso imprenditore, quando dallo stesso formate e ordinatamente tenute, fanno prova presuntiva semplice, nei confronti dello stesso, in ordine alla veridicità di quanto dalle stesse emergente e che la prova documentale, offerta a dimostrazione di pagamento dell’auto da parte del T.A., unitamente a quella del N., è del tutto insufficiente a incidere su questa presunzione.
Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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