Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-09-2011) 06-10-2011, n. 36240 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 13 ottobre 2010, il Tribunale di Roma respingeva l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di G. T.E. e C.P., rispettivamente Presidente e Direttore Generale dello IOR (Istituto per le Opere di Religione dello Stato Città del Vaticano) indagati per omesso adempimento degli obblighi informativi imposti dalla vigente normativa antiriciclaggio ( D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, commi 2 e 3) avverso il decreto del Gip di Roma, emesso in data 20/9/2010 con il quale era stato disposto il sequestro preventivo della somma di Euro 23.000.000,00, detenuta dallo IOR presso il Credito Artigiano di Roma, in relazione a due distinte operazioni con le quali lo IOR aveva disposto il trasferimento di fondi per Euro 3.000.000,00 verso la Banca del Fucino di Roma e di Euro 20.000.000,00 verso la J.P. Morgan di Francoforte.

Avverso tale ordinanza propongono ricorso entrambi gli indagati, per mezzo dei comuni difensori di fiducia sollevando un unico motivo di ricorso con il quale deducono violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, commi 2 e 3.

Successivamente, con atto depositato in data 19/9/2011, i ricorrenti hanno fatto pervenire rinuncia al ricorso per carenza d’interesse, a seguito della revoca del provvedimento di sequestro disposta in data 1 giugno 2011.

Motivi della decisione

La rinunzia all’impugnazione rende il ricorso inammissibile, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d).

Nel caso di specie la rinunzia è stata determinata dalla sopravvenuta carenza d’interesse, a seguito della revoca del provvedimento di sequestro disposta in data 1 giugno 2011.

Di conseguenza, fermo restando la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese, non deve essere applicata la sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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