Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-09-2011) 06-10-2011, n. 36262 Sospensione condizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.M., ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza emessa, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., il 10 marzo 2009, dal Tribunale di Lanciano, in composizione monocratica (con la quale alla predetta imputata veniva applicata, su richiesta concorde delle parti, per i reati di cui ai procedimenti riuniti n. 770/2007 e 1005/2007 R.G.N.R., la pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione) deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

1) I motivi di impugnazione.

Con un primo motivo e un secondo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il profilo degli artt. 444 e 446 cod. proc. pen. in quanto il patteggiamento non avrebbe riguardato le accuse del procedimento 1005/2007.

Con un terzo motivo si lamenta ancora violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dovuta disamina ex art. 129 cod. proc. pen..

Con un quarto motivo si evidenzia come il consenso all’applicazione della pena concordata fosse stato dalla parte condizionato alla concessione della sospensione condizionale della pena.

Con memoria ritualmente depositata il ricorrente, ribadite le argomentazioni a sostegno dei primi tre motivi di ricorso evidenzia – per il 4^ motivo – che nella richiesta, manoscritta delle parti con il consenso del P.M., l’indicazione della pena patteggiata risulta accompagnata dalla dizione "P.S." da intendersi inequivocamente come "pena sospesa". 2) le conclusioni del Procuratore generale e le ragioni della decisione della Corte.

Il Procuratore generale ha rilevato, quanto alle censure di cui ai primi due motivi di ricorso, che, sebbene l’intestazione della sentenza riporti soltanto due capi di imputazione, riferiti al procedimento penale n. 770/2007 r.g.n.r., tuttavia la richiesta di patteggiamento, avanzata dalle parti e ratificata dal giudice, riguarda tutte le imputazioni di cui ai due procedimenti penali (n. 770/2007 r.g.n.r. e n. 1005/2007 r.g.n.r.), che erano stati, sull’accordo delle parti, previamente riuniti, onde la pena, complessivamente pattuita, comprende tutti i reati dei due suddetti procedimenti penali riuniti, e in tal senso il giudice l’ha ratificata e correttamente applicata, secondo il calcolo effettuato dalle parti stesse nella richiesta di patteggiamento.

L’argomentare del Procuratore generale per la sua aderenza alle emergenze processuali e la coerenza logica delle conseguenti asserzioni non può che diventare anche la conclusione di questa Corte, evidente essendo che il patteggiamento ha anche riguardato le accuse del procedimento 1005/2007.

Quanto al terzo motivo di ricorso dell’imputata, osserva il Procuratore generale come la doglianza circa il preteso difetto di motivazione, in ordine alla insussistenza delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., si appalesa infondata, alla stregua del principio giurisprudenziale, secondo cui, per soddisfare l’obbligo della motivazione relativamente alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., è sufficiente l’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento a norma del citato art. 129. Evenienza questa realizzata nella specie con la esplicita considerazione del giudice di non poter affermare l’estraneità dell’imputata ai reati a lei contestati.

Ritiene la Corte, in adesione alle richieste del Procuratore generale, che anche tale motivo sia privo di fondamento, attesa la motivazione del giudice sul punto e considerato che, per consolidata giurisprudenza, la sentenza ex art. 444 c.p.p., comma 2, la quale esclude la ricorrenza di una delle ipotesi di proscioglimento prevista dall’art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità di cui all’art. 129 succitato (Cass. Pen. Sez. 3^, 15 aprile 1991 n. 4271, Pulzone; Id., 11 dicembre 1992, Greco), circostanza questa nella specie non concretizzatasi.

Sul quarto motivo di ricorso, relativo alla censura che il giudice avrebbe dovuto considerare che la istanza di patteggiamento era subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, il Procuratore generale ritiene la doglianza infondata, dal momento che dal verbale di a udienza del 10.3.2009 emerge che i procuratori speciali dell’imputata hanno presentato, per i reati di cui ai procedimenti penali riuniti n. 770/2007 e n. 1005/2007 r.g.n.r., la richiesta di una pena complessiva, di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, senza, però, apporre alcuna condizione e, in particolare, senza subordinare la richiesta stessa alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

L’argomentare del Procuratore generale non è condivisibile ed il motivo di ricorso merita accoglimento.

Va infatti rilevato, in adesione alla prospettazione difensiva, che, nella specie, l’annotazione acronima "P.S", per come collocata (prima del conteggio in concreto della articolazione della sanzione) ha un unico incontestabile significato di accordo e proposta su di una "pena sospesa", significato che è stato assolutamente ignorato dal giudice della pronuncia, il quale in tal modo non ha tenuto conto di una condizione integrante l’accordo stesso, esplicitata sia pure in forma sintetica nel documento manoscritto delle parti e "con il consenso del P.M.".

Sul punto, la Corte si è infatti più volte pronunciata nel senso che il giudice, ove la richiesta concordata di applicazione della pena sia subordinata alla concessione della sospensione condizionale, è tenuto a pronunziarsi sulla concedibilità o meno del beneficio, ratificando in caso positivo l’accordo delle parti, oppure rigettando "in toto" la richiesta di patteggiamento (Cass. pen. sez. 4, 2455/2011 Rv. 249813).

La gravata sentenza va quindi annullata, relativamente alla omessa pronuncia sulla sospensione condizionale della pena, con rinvio al Tribunale di Lanciano per nuova deliberazione sul punto. Rigetta nel resto il ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza Impugnata relativamente alla omessa pronuncia sulla sospensione condizionale della pena, e rinvia al Tribunale di Lanciano per nuova deliberazione sul punto. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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