Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ritenuto che il ricorso sia inammissibile poiché le notifiche ai controinteressati sono nulle in quanto eseguite presso la sede comunale e non perfezionatesi a "mani proprie" dei destinatari; in particolare è nulla anche la notifica in cui la dipendente addetta alla ricezione degli atti è qualificata "moglie" dell’assessore" intimato in quanto la moglie può legittimamente ricevere la notifica solo presso la residenza, dimora o domicilio del marito ex articolo 139 c.p.c. e la sede del comune, rispetto a un assessore, non rientra in alcuna di queste categorie; quanto alla notifica perfezionata a "mani proprie" nei confronti di un consigliere comunale di sesso femminile, si tratta di notifica irrilevante dato che la destinataria, rispetto al ricorso, ha la posizione non di controinteressata ma di cointeressata e, quindi, non è parte necessaria del processo;
Ritenuto in ordine alla richiesta di rimessione in termini contenuta nella memoria depositata il 7 ottobre 2011 che essa non possa trovare accoglimento in quanto, benché la prima pagina del ricorso rechi l’indicazione "si notifichi… a mani", la nullità della notifica non si ricollega a un errore o a una omissione dell’ufficiale giudiziario; e infatti l’ufficiale giudiziario ha eseguito la notifica presso la casa comunale perché quast’ultima è stata indicata come "domicilio" dei controinteressati; in caso di notifica da eseguirsi al domicilio, quale indicato dal notificante, l’ufficiale giudiziario è sempre facoltizzato, se non rinviene il destinatario ed è quindi impossibile la notifica a "mani proprie", a completare il procedimento consegnando l’atto a una delle persone indicate nell’articolo 139 c.p.c.; di conseguenza l’errore che ha determinato la nullità delle notifiche va in ultima analisi identificato nella indicazione del luogo di esecuzione ed è quindi responsabilità del notificante che ha individuato il domicilio degli intimandi senza considerare il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui l’ufficio cui fa riferimento l’articolo 139 c.p.c. è l’ufficio privato del notificatario mentre l’ufficio pubblico presso il quale questi presti servizio (anche – e a maggior ragione – onorario) non può essere considerato luogo idoneo per il perfezionamento (non a mani proprie) della notifica (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 03 novembre 2010, n. 33125);
Ritenuto in ordine alle spese che sussistano giusti motivi per disporne la integrale compensazione tra le parti;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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