Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-03-2012, n. 3450 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il P. citò in giudizio il rag. B. per il risarcimento del danno da responsabilità professionale. Il Tribunale di Treviso condannò il convenuto al pagamento di una somma di danaro, poi ridotta dalla Corte d’appello di Venezia con la sentenza ora impugnata per cassazione.

Il ricorso del P. è svolto in tre motivi. Risponde il B. con controricorso. Il P. ha depositato memoria per l’udienza.

Motivi della decisione

Il primo motivo concerne il punto in cui la sentenza respinge l’eccezione (proposta dal P.) di tardività (siccome sollevata per la prima volta in appello) della contestazione del B. circa la liquidazione del danno operata dal primo giudice.

Il motivo, che è svolto sotto il profilo della violazione di legge e del vizio della motivazione, è infondato, posto che in appello il professionista ha messo in discussione l’an della pretesa risarcitoria, impedendo in tal modo il formarsi del giudicato anche in merito al quantum ed all’ammontare delle singole voci che lo compongono (cfr. in tal senso Cass. n. 19870 del 2009). Per altro verso, il giudice, nell’esercitare il suo potere discrezionale di interpretazione degli atti, precisa che la contestazione in questione, sebbene in maniera generica, è stata svolta sin dalla comparsa di costituzione in primo grado e che il B. basa la propria contestazione, circa la quantificazione dei danni, sugli atti prodotti dal P., dei quali non pone in discussione la validità, bensì la loro effettiva comprensione. Si tratta di una motivazione immune da vizi logico giuridici e, come tale, incensurabile in cassazione.

Il secondo motivo censura il punto in cui la sentenza afferma che "i precisi conteggi riportati nell’atto d’appello (tra l’altro minimamente contestati dagli appellati) trovano piena conferma nella documentazione prodotta dal P.". Il ricorrente, in particolare, censura l’inciso in cui s’afferma che i conteggi non sarebbero stati contestati.

Il motivo è infondato. In realtà, il ragionamento posto a base della decisione è più complesso e per nulla vincolato all’inciso del quale s’è detto. Esso fonda su un documento direttamente proveniente dall’INPS nel quali sono indicati interessi e sanzioni inflitti al P., con riferimento ai quali è stata proposta l’azione risarcitoria per responsabilità professionale.

Infondato è il terzo motivo (attinente alle spese del giudizio), siccome il giudice ha correttamente esercitato il suo potere a riguardo.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2700,00, di cui Euro 2500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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