Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
A B.L. è stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS., per la durata di cinque anni, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza.
Detto decreto fu già oggetto di appello, soprattutto in relazione alla affermata illegittimità di intercettazioni telefoniche.
Lamenta, invero, la difesa che i giudici del merito non abbiano accertato e dichiarato l’inutilizzabilità della conversazioni captate, su cui si fonda l’odierna misura di prevenzione.
Pende a carico del ricorrente procedimento penale per violazione dell’art. 146 bis cod. pen..
In data 4.7.2011 sono state depositate note di udienza a firma dei due difensori, avv. Gregorio Viscomi ed avv. Salvatore Staiano.
Motivi della decisione
Il B. è sospettato, in sede penale, di esser associato alla cosca mafiosa capeggiata dalla famiglia M.. Egli sarebbe stato amministratore dell’azienda turistica sita in (OMISSIS).
Il ricorso si incentra quasi esclusivamente sulla illegittimità delle intercettazioni disposte (relative ad una risalente vicenda di danneggiamento dell’automobile di certo F., attinta da colpi d’arma da fuoco, azione che sarebbe stata favorita dall’attuale proposto, quale prova a sostegno della misura di prevenzione, prova che – tuttavia – è condizionata dalla ritualità della procedura di predisposizione del mezzo captativo, all’esito di Cass. pen., sez. un., 25 marzo 2010, Cagnazzo, n. 13426.
Ma, anche a voler tacere dell’omessa formale dichiarazione di inutilizzabilità da parte del giudice ordinario delle intercettazioni, il decreto applicativo del tribunale della misura di prevenzione e, soprattutto, il provvedimento della Corte d’Appello prescindono da siffatta risultanza.
Il provvedimento impugnato rammenta che il B. è stato raggiunto da misura cautelare, emessa dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro, in ragione della violazione dell’art. 416 bis c.p. e, segnatamente, per avere sostituito il menzionato F. nell’amministrazione del complesso turistico di (OMISSIS).
Queste originarie emergenze permangono, secondo i giudici della Corte territoriale, in considerazione della condotta abituale e del tenore di vita del soggetto, verificati al di fuori della risultanza captativa (e dalla mera contemporanea presenza della vicenda processuale penale).
La pericolosità sociale è (in ambito esterno alla fattispecie di cui all’art. 41 bis Ord. Pen., come nel presente caso) giustificata dal sospetto dell’appartenenza alla associazione mafiosa (desunta non già per via presuntiva, ai sensi dell’art. 275 c.p.p., comma 3 ma – per la dinamica probatoria che caratterizza questo tipo di procedimento speciale, in misura del tutto appagante), qualità che attesta la attualità della pericolosità e che, attualmente, è soggetta al vaglio dell’AG. dibattimentale.
Il recesso dalla carica gestoria dell’azienda (non dimostrata nel presente ricorso) non concreta, comunque, quella radicale dissociazione dal sodalizio (non già da qualche sua attività), gesto che la giurisprudenza costante pretende per ritenere attenuata o cessata la potenzialità lesiva in capo al proposto.
La durata della misura è stata rapportata al giudizio di pericolosità del soggetto: procedimento logico ed incensurabile in questa sede, non potendo il giudice di legittimità sindacare il merito della valutazione fornita dal giudice del merito.
Il ricorso non viene, pertanto, accolto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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