Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Rilevato:
che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
che sono state espletate le formalità dell’art. 60 c.p.a.;
Rilevato:
che con il presente ricorso si impugna l’esclusione del ricorrente dal concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 500 allievi agenti di Polizia penitenziaria, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, disposta, in applicazione dell’art. 3, comma 8, del bando di concorso, per aver lo stesso presentato anche domanda di partecipazione al concorso indetto dall’Arma dei Carabinieri;
che la richiamata previsione del bando prevedeva che non fossero ammessi al concorso i candidati che nello stesso anno avessero "presentato domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce rossa";
Considerato:
che, come ha anche rilevato l’Ufficio "Concorsi e Contenzioso" del Centro nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri nella nota 6.6.2011, prot. n. 52/311814 CC, risultando on line la domanda di partecipazione del ricorrente al concorso per il reclutamento di allievi carabinieri, questi non ha neppure sottoscritto il relativo cartaceo, per non essersi presentato alla prova selettiva a carattere culturale e/o logicodeduttivo,;
che in proposito occorre rilevare che l’art. 3 del bando di concorso in ultimo richiamato prevede che di regola la domanda di partecipazione sia presentata unicamente on line e che, solo al momento della preselezione, questa, stampata a cura dell’Amministrazione, sia sottoscritta dal candidato;
Ritenuto:
che nella specie la domanda di partecipazione al concorso indetto dall’Arma dei Carabinieri, evidentemente priva della sottoscrizione, non si sia perfezionata e debba, perciò, considerarsi tamquam non esset;
che conseguentemente, nei confronti dell’odierno ricorrente, non ricorra la causa di esclusione di cui all’art. 3, comma 8, del bando di concorso;
che il ricorso sia, pertanto, fondato e da accogliere;
che, in considerazione della peculiarità della questione sottoposta all’esame del Collegio, si ravvisino i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, degli onorari e dei diritti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione I Quater – definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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