Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza del 20.1 – 18.3.2010 la Corte d’Appello di Roma rigettò il gravame proposto da P.G. nei confronti della Autostrade per l’Italia spa avverso la pronuncia di prime cure che aveva respinto l’impugnazione del licenziamento irrogatogli all’esito di contestazione disciplinare riferita a quattro episodi, accaduti tra il 1 ed il 26 luglio 2002, per aver sottratto del denaro versatogli dagli automobilisti, mediante parziali restituzioni di somme ad essi spettanti, con impossessamento delle differenze tra quanto pagato e quanto effettivamente dovuto a titolo di pedaggio.
A sostegno del decisum, per ciò che ancora qui specificamente rileva, la Corte territoriale osservò quanto segue:
– i fatti addebitati, tenuto conto degli esiti delle prove orali e documentali e conformemente all’analitica, corretta e documentata ricostruzione, effettuata dal primo Giudice, dei procedimento seguito dalla Società datrice di lavoro per addivenire all’individuazione del ricorrente, erano risultati provati dalle indagini attivate dopo la ricezione delle relazioni redatte da personale dipendente dalla Lodge Service, e, in particolare, dalle verifiche effettuate dalla Società datrice di lavoro sui tabulati di stazione, sui turni, sui rapporti di servizio e sulle distinte di versamento, che avevano confermato sia la presenza al lavoro dell’appellante presso le piste e nelle ore in cui erano avvenuti i passaggi delle auto condotte dal personale della Lodge Service, sia il mancato versamento nelle casse sociali delle specifiche somme trattenute indebitamente; nè appariva specificamente definita in termini di elevata probabilità, piuttosto che di astratta possibilità, l’ipotesi, ventilata dal lavoratore, di distrazione o errore in ragione del periodo estivo e dell’orario notturno, poichè, a fronte della documentazione prodotta dalla Società, non risultava chiarito quale tipologia avrebbe potuto determinare in ben quattro occasioni distrazioni o errori contabili;
per contro, proprio la ravvicinata sequenza dei fatti in relazione ai quali erano stati ipotizzati la distrazione e l’errore rendeva altamente improbabile la circostanza del loro verificarsi, cosicchè, in sostanza, la tesi difensiva, non comprovata neanche nei suoi presupposti, seppur astrattamente ammissibile, appariva difficile, secondo l’id quod plerumque accidit, che potesse essersi verificata in più di una occasione ed in un ambito temporale ravvicinato, portando in tre occasioni al pareggio contabile;
– doveva ritenersi l’idoneità del comportamento ascritto a far venir meno la fiducia che è alla base del rapporto di lavoro, non potendosi fare affidamento sulla regolarità delle future prestazioni al cospetto della condotta di un addetto all’esazione del pedaggio che, mediante restituzione alla clientela di somme inferiori a quelle da trattenere in base alle tariffe, si era appropriato delle differenze; la gravita di tale comportamento emergeva vieppiù considerando la volontarietà della determinazione, assunta per motivazioni egoistiche e speculative; il danno alla clientela; il suo disvalore ambientale, conseguente al rilievo che la posizione lavorativa rivestita comportava un diretto contatto con la pubblica utenza; l’impossibilità aziendale di apprestare idonee contromisure in relazione alle modalità della prestazione; nè tale conclusione era inficiata dall’assenza di precedenti disciplinari, in quanto nessun principio giuridico o norma eleva la pregressa comminazione di sanzioni ad elemento costitutivo o a requisito dell’atto di recesso che, di per sè, risulti fondato su di un illecito idoneo a pregiudicare il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e dipendente; parimenti la gravita del danno non costituisce elemento costitutivo della fattispecie di inadempimento legittimante il licenziamento, venendo in considerazione, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, non l’assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale, ma la ripercussione sul rapporto di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti;
conseguentemente la complessiva condotta assunta dal ricorrente era coerente con la nozione di giusta causa e con il principio di proporzionalità tra addebito e sanzione, avendo posto in dubbio l’affidabilità del lavoratore circa lo scrupoloso perseguimento in ogni situazione degli interessi della Società ed inciso irrimediabilmente sulla fiducia, inibendo ogni possibilità di prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, P. G. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi e illustrato con memoria.
L’intimata Autostrade per l’Italia spa ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione all’accertamento dell’effettività della condotta addebitatagli, deducendo che la sentenza non recherebbe alcun passaggio idoneo a dar conto al riguardo; che le distinte varrebbero piuttosto ad attestare il versamento alla Società delle somme effettivamente dovute a titolo di pedaggio; che il mancato versamento sarebbe ricavabile solo indirettamente sul presupposto della veridicità delle dichiarazioni del personale della Lodge Service;
che risultava del tutto omessa la valutazione dell’ipotesi che il controllo fosse stato mirato in danno del dipendente.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla valutazione della gravita della condotta addebitata ai sensi dell’art. 2119 c.c., sia per ciò che riguarda l’improbabilità del verificarsi dell’evento, sia in ordine all’esclusione della rilevanza dell’assenza di precedenti disciplinari, sia sul ritenuto disvalore ambientale del comportamento.
2. In ordine al primo motivo deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, essendo del tutto estranea all’ambito del vizio in parola la possibilità, per la Corte di legittimità, di procedere ad una nuova valutazione di merito attraverso l’autonoma disamina delle emergenze probatorie.
Per conseguenza il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza e contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo qualora, nel ragionamento del giudice di merito, siano rinvenibile tracce evidenti del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero qualora esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione; per conseguenza le censure concernenti i vizi di motivazione devono indicare quali siano gli elementi di contraddittorietà o illogicità che rendano del tutto irrazionali le argomentazioni del giudice del merito e non possono risolversi nella richiesta di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata nella sentenza impugnata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 824/2011; 13783/2006; 11034/2006; 4842/2006; 8718/2005; 15693/2004;
2357/2004; 12467/2003; 16063/2003; 3163/2002).
Al contempo va considerato che, affinchè la motivazione adottata dal giudice di merito possa essere considerata adeguata e sufficiente, non è necessario che essa prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (cfr, ex plurimis, Cass., n. 12121/2004).
Nel caso all’esame la sentenza impugnata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici; le valutazioni svolte e le coerenti conclusioni che ne sono state tratte configurano quindi un’opzione interpretativa del materiale probatorio del tutto ragionevole e che, pur non escludendo la possibilità di altre scelte interpretative anch’esse ragionevoli, è espressione di una potestà propria del giudice del merito che non può essere sindacata nel suo esercizio (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 14212/2010; 14911/2010).
In definitiva, quindi, le doglianze dei ricorrenti si sostanziano in una lettura delle risultanze probatorie diversa da quella data dal giudice del gravame e nella richiesta di un riesame di merito del materiale probatorio, inammissibile in questa sede di legittimità. 3. Considerazioni sostanzialmente analoghe valgono anche in ordine ai secondo motivo di ricorso, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, per stabilire in concreto l’esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare da un lato la gravita dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all’intensità dell’elemento intenzionale, dall’altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell’elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare; la valutazione della gravita dell’infrazione e della sua idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 35/2011; 19270/2006; 9299/2004; 4061/2004;
12001/2003; 8107/2002).
Nel caso di specie nessun vizio logico è riscontrabile nella valutazione operata dalla Corte territoriale, che ha altresì tenuto conto, nei termini diffusamente ricordati nello storico di lite, del complesso degli elementi oggettivi e soggettivi, quali risultanti dalle acquisizioni probatorie, necessari, secondo la testè ricordata giurisprudenza di legittimità, a formulare il giudizio sul punto.
4. In definitiva il ricorso deve essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 50,00, oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge.
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