Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-07-2011) 06-10-2011, n. 36319

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione P.F.S. – attualmente in stato di libertà – avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli in data 10 novembre 2009 con la quale, a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione, sez. 1, è stata confermata quella di primo grado (del 1996) di condanna per i reati – commessi in concorso con N.E., ormai raggiunto da condanna definitiva, ed anche con M.S. che però, in seguito, è stato assolto con la sentenza in esame – di rapina aggravata in danno di L.D., omicidio volontario dello stesso e violazione della normativa sulle armi, fatti commessi il (OMISSIS).

La vicenda era quella di una rapina posta in essere, da una banda specializzata, ai danni del conducente di un tir che trasportava nocciole; posto che tale conducente aveva opposto resistenza tentando di mandare fuori strada l’auto dei rapinatori, era stato consumato anche l’omicidio dell’autista, con una pistola che i malviventi avevano portato con sè.

La Cassazione, dopo avere risolto una serie di questioni procedurali, aveva posto in evidenza come le prove raccolte fossero essenzialmente costituite dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia A. L., da quelle del coimputato N., entrambi però sottrattisi all’interrogatorio in dibattimento ed, infine, dalle dichiarazioni di un ulteriore collaboratore di giustizia, tale V.. Il giudice della legittimità poneva in risalto come fossero utilizzabili le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, prima della riforma introduttiva dei principi sul giusto processo, da coloro che poi si erano rifiutati di essere sottoposti ad esame in dibattimento. Tale utilizzabilità, in base alla elaborazione della giurisprudenza anche costituzionale, era ammessa però a condizione che, nel loro contenuto specifico quelle dichiarazioni (peraltro nella specie anche inficiate da "circolante"), fossero confermate da altri elementi di prova acquisiti diversamente. In riferimento dunque alle dichiarazioni di A. e N. la Cassazione poneva in evidenza la attendibilità soggettiva e oggettiva del primo dichiarante il quale aveva attribuito a sè stesso il ruolo di ricettatore delle nocciole oggetto di rapine commesse dal N. ed aveva altresì riferito al magistrato inquirente, avendolo appreso direttamente da N., che costui si apprestava a rendere false chiamate in reità sulla rapina e sull’omicidio in esame accusando cioè di tali fatti non solo il P. e il M. ma anche un terzo soggetto deceduto, così tentando di allontanare da sè – pur pienamente colpevole come riferito all’ A. – il sospetto di partecipazione ai fatti di sangue in questione. E in seguito il N. effettivamente aveva resto dichiarazioni in tal senso alla autorità giudiziaria.

La Cassazione affermava poi che le dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore V. in dibattimento ben potevano costituire elemento di riscontro delle dichiarazioni di A. con riferimento alla posizione però del solo N..

In riferimento a costui infatti il V. aveva potuto riferire di avere appreso, direttamente da tale imputato, la dinamica dettagliata dell’episodio, narratagli il giorno seguente ai fatti e con una dovizia di particolari che solo uno degli esecutori materiali poteva conoscere.

In riferimento invece alla posizione di P. (oltre che di M. che, come già anticipato, è stato assolto dal giudice del rinvio) le affermazioni del V. non erano reputate idoneo elemento di riscontro a quelle dell’ A. poichè il collaboratore si era limitato a riferire quanto raccontatogli dal N. il quale, prima di ritrattare tutto, a sua volta, non aveva fatto i nomi dei partecipi ai fatti di sangue.

Inoltre alle dichiarazioni dell’ A. quelle del N. non si "sommavano" in senso tecnico essendo le seconde la fonte conoscitiva del primo e quindi legate le une alle altre da un vincolo di "circolarità".

La Cassazione poneva in evidenza, in sintesi, come il V. si fosse limitato a dichiarare che il N. si serviva di una piccola banda per effettuare le rapine e che tale banda era composta anche dal P. – autista di camion – ma non anche a evidenziare particolari di riferibilità al P. stesso degli specifici episodi in contestazione.

In conclusione la Cassazione richiedeva una nuova ricerca degli elementi a conforto delle attendibilità delle dichiarazioni di A. e N. (sottrattisi, lo si ricorda, all’esame dibattimentale), in particolare sulla reiterazione di reati analoghi da parte del N. nonchè sulle effettive cognizioni del V. riguardo alla posizione del P. quale componente della banda di N. per la effettuazione delle rapine ai tir;

infine sulla valenza da attribuire alla latitanza del prevenuto.

La Corte di assise di appello in sede di rinvio, oltre come detto, a rilevare la assenza di elementi di riscontro validi a supportare l’accusa nei confronti di M., poneva in risalto a) che due anni dopo i fatti per i quali è processo, e cioè nel 1993, il P. aveva preso parte ad una analoga sanguinosa rapina di un tir, condotto, dopo la sottrazione, in un garage di N., delitto per il quale aveva conseguito condanna definitiva;

b) che nei racconti del V. – che essa nuovamente valutava – il P. era stato descritto come uno dei componenti della "bandina" di N. creata per rapinare i tir carichi di nocciole; del P., indicato come "(OMISSIS)" egli aveva anche effettuato un riconoscimento fotografico sia durante le indagini che in aula, alla udienza del 26 gennaio 1996;

c) che tale racconto costituirebbe una conferma della accusa rivolta dal N. al P. quanto a partecipazione ad un gruppo organizzato per rapinare tir ed in particolare ad una rapina di tal fatta commessa prima di quella conclusasi con la morte di L.;

d) che lo stato di latitanza del P. era da ritenere il frutto di un avvertimento del N., prima che quest’ultimo avesse deciso di accusare il primo dinanzi agli inquirenti, per dargli cioè modo di sottrarsi ai provvedimenti cautelari.

Deduce il ricorrente la violazione di legge ( artt. 627, 125 e 546 c.p.p.), la mancata assunzione di prova decisiva e il vizio di motivazione.

Ad avviso della difesa la Cassazione aveva già dato atto degli evidenti limiti probatori delle prove valorizzate dal giudice del primo appello. Invero aveva sottolineato la circolante delle dichiarazioni di A. e N., da un lato, la inadeguatezza delle dichiarazioni di V. a costituire valido elemento di riscontro delle prime e, in conclusione, la mancanza, all’esito del primo processo di appello, di idonei elementi di riscontro alla chiamata di A. – N..

Secondo la difesa l’invito della Cassazione era chiaramente quello di esaminare nuovamente il V. per sapere quali fossero i limiti della sua conoscenza in ordine alla partecipazione stabile da parte del P. alle rapine di cui il V. stesso aveva parlato.

Invero, prosegue la difesa, il giudice del rinvio non avrebbe potuto accontentarsi di riesaminare le dichiarazioni già rese in passato dal V., posto che queste erano già state reputate insufficienti dal giudice della legittimità, nonostante che nella sentenza di appello (quella del 2007, poi annullata dalla cassazione) si fosse dato atto che il P. aveva già preso parte a rapine con N..

In altre parole la Corte di assise di appello aveva, si, rimarcato la partecipazione da parte del P. ad una rapina commessa nel (OMISSIS) (peraltro con morte non della vittima della rapina ma di un correo) ma, in più, non aveva considerato la presenza in atti di una ordinanza cautelare che vedeva N. e V. stesso coinvolti in rapine per il periodo 1989-1991: e ciò sulla base delle dichiarazioni di V., divenuto collaboratore di giustizia nel 1992, il quale aveva accusato i complici di quelle rapine, protrattesi fino al 1992 (e quindi dopo i fatti in esame) ma mai il P..

Il V., nel processo in esame, d’altra parte, aveva ammesso che il N. non aveva indicato il P. come autore dei fatti.

Il N., poi, in sede di riconoscimento, aveva palato di un soggetto che si chiamava "(OMISSIS)" di Roccarainola mentre il prevenuto si chiama S. e ha altra provenienza; il riconoscimento era avvenuto sulla base di una fotocopia della foto e infine non si era preceduto dalla descrizione del soggetto da riconoscere. La latitanza, infine, non era stata considerata un elemento indiziario importante in riferimento alla posizione di M. così come la Corte aveva ignorato che il prevenuto era già latitante da tempo, dovendo sottrarsi ad altre due precedenti ordinanze di custodia cautelare.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Risulta nella specie violato il principio posto dall’art. 627 c.p.p. posto che il giudice di rinvio è, sì, investito di pieni poteri di cognizione e può – salvi i limiti nascenti da eventuale giudicato interno – rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio e, in esito alla compiuta rivisitazione, addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito o condividerne le conclusioni: la condizione è però che lo stesso giudice del rinvio motivi il proprio convincimento sulla base di argomentazioni diverse da quelle ritenute illogiche o carenti in sede di legittimità (Rv. 248413).

E ciò, in quanto, risolvendo la Corte di Cassazione una questione di diritto anche quando giudica sull’adempimento del dovere di motivazione, il giudice del rinvio è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunziato nella sentenza di annullamento (Rv. 208783).

E’ d’altra parte da ribadire anche che l’obbligo del giudice del rinvio di attenersi alle direttive impartite dalla Cassazione riguarda esclusivamente il principio di diritto enunciato, con la conseguenza che quando l’annullamento è stato determinato dalla omessa valutazione di una richiesta di assunzione di prova reputata decisiva, il giudice di rinvio non è vincolato nelle modalità di assunzione della prova, comunque rimesse alla sua piena discrezionalità. (Rv. 230138).

Nella specie è accaduto che la Cassazione ha rilevato un evidente vizio della motivazione della sentenza del primo giudice dell’appello (autore della sentenza del 15 febbraio 2007) osservando che le dichiarazioni accusatorie del collaboratore A. e quelle del coimputato N. non risultavano adeguatamente confortate dagli indispensabili elementi di riscontro sulla responsabilità del ricorrente; la Corte aggiungeva anche che le dichiarazioni dell’altro collaboratore V., rese questa volta in dibattimento, non potessero costituire valido elemento a conforto della tesi accusatoria, per come erano state valorizzate dai giudici del merito:

infatti si trattava di dichiarazioni reputate generiche quanto alla compromissione del P. nei fatti di sangue in esame.

A tale rilievo la Corte di rinvio non ha fatto seguire alcuno degli approfondimenti richiesti dalla Cassazione, essendosi limitata a brevi affermazioni in parte meramente assertive e in parte anche connotate da una certa evidente illogicità. Quanto alle prime si evidenzia come, in assenza di altri elementi di conforto delle accuse mosse da A. e N., il racconto del V. sia stato semplicemente riproposto, in termini assolutamente omologhi a quelli già ritenuti inidonei dalla Cassazione.

Invero, è da osservarsi preliminarmente che non meritano apprezzamento sul punto le censure della difesa – da reputarsi infondate- riguardo ai limiti del riconoscimento fotografico operato su fotocopia di foto e senza la descrizione fisica del soggetto da riconoscere o nei confronti di soggetto denominato "(OMISSIS)", atteso che si tratta – quanto alle prime- di doglianze non decisive a fronte del principio di ammissione anche delle prove diverse da quelle disciplinate dalla legge ( art. 189 c.p.p.) e- quanto alla terza- di elemento in fatto introdotto dalla difesa per la prima volta dinanzi al giudice della legittimità e come tale non apprezzabile oltre che manifestamente infondato in ragione del fatto che il prevenuto ha come secondo nome quello, appunto, di F., del quale è diminutivo "(OMISSIS)". Ebbene, tanto premesso, va segnalato che le dichiarazioni di V., come riportate nella sentenza impugnata, non rispondono alla richiesta della 1 sezione della Cassazione di chiarire in quale modo e su quali basi il V. stesso potesse ragionevolmente dirsi a conoscenza della esistenza, già prima dell’omicidio L., di una piccola banda operativa, dedita a rapine ai tir, capeggiata da N. e partecipata anche da P..

In particolare si riporta il fatto del coinvolgimento del P. in una rapina di tir con il N., risalente a due anni dopo i fatti in esame e quindi ad epoca notevolmente successiva a quella alla quale si riferisce il racconto del V., in più aggiungendosi, del tutto contraddittoriamente poche righe dopo, che il racconto del V., sulla piccola banda si riferiva ad eventi accaduti "prima" dell’omicidio L..

Oltre a ciò la Corte di assise di appello ha anche dato una valutazione del tutto inadeguata circa la valenza indiziaria dello stato (sia pure atecnico) della latitanza del ricorrente: per il coimputato M., infatti, tale stato – realizzato assieme al P. in una villetta di Anzio ove avvenne l’arresto dei due l’8 aprile 1994) ha conseguito un giudizio di irrilevanza essendo stato collegato al mero timore di provvedimenti a proprio carico su indicazione del N. che si accingeva a parlare con gli inquirenti; per P. invece la stessa condizione è stata giudicata assertivamente nel senso assolutamente contrario.

La Corte dovrà dunque nuovamente valutare gli elementi a disposizione eventualmente disponendo, ove ne ricorressero i presupposti, la nuova audizione di V. per chiarire definitivamente i punti rimasti da accertare in base al dictum della Cassazione, sulla natura, qualità e quantità della partecipazione da parte del P. a rapine ai tir unitamente alla banda di N. in epoche precedenti o assai prossime al racconto in tale senso da parte del V. stesso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Napoli per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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