Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Saras – Raffinerie Sarde – s.p.a. propose opposizione avverso cinque "inviti di pagamento" di tasse portuali, ai sensi della L. n. 335 del 1976, art. 1, del titolo 2^ della L. n. 82 del 1963 e della L. n. 84 del 1994, art. 28, n. 6, emesse dalla Circoscrizione doganale di Cagliari (quattro, in data 7.2.2000 e, una, in data 15.3.2000).
La società contribuente chiedeva la declaratoria della nullità delle ingiunzioni impugnate, affermandone l’illegittimità, per effetto dell’intervenuta abrogazione del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 82 (e dell’ingiunzione quale mezzo di riscossione dei crediti erariali) ad opera del D.P.R. n. 43 del 1988, art. 130, comma 2, e, in via subordinata, per effetto l’inapplicabilità del preteso tributo ai prodotti petroliferi movimentati nel terminale marittimo di Sarroch, in quanto da essa stessa realizzato e gestito, in regime di concessione doganale, a propria cura e spese.
Costituitasi l’Amministrazione doganale (che negava, sotto ogni profilo, la fondatezza dell’opposizione e chiedeva, in via riconvenzionale, che, per l’ipotesi che le ingiunzioni fossero state ritenute illegittime per violazione del D.P.R. n. 43 del 1988, art. 130, comma 2, Saras venisse, comunque, condannata al pagamento degli importi ingiunti), l’adito tribunale, ritenuta la formale legittimità delle ingiunzioni opposte, accolse, nel merito, l’opposizione della società contribuente, rilevando che – ancorchè, quando lo sbarco avviene all’interno di porto attrezzato ove siano disponibili servizi di mezzi meccanici e magazzino offerto da Azienda autorizzata, la tassa portuale è dovuta anche da chi non si avvale di detti servizi, utilizzando mezzi propri – nel caso concreto la tassa non era dovuta, poichè, presso l’approdo di Sarroch, nessuna organizzazione svolgeva i servizi suddetti.
In esito all’appello dell’Amministrazione doganale, la decisione fu riformata dalla Corte di Appello, che – esclusa la ricorrenza di vincolante giudicato esterno favorevole a Saras in relazione ad altre annualità – ritenne la tassa portuale applicabile a tutti gli scali anche privati, situati (come quello di Sarroch) in "area portuale", come tale definita da determinazione ministeriale, ancorchè non in "porto" strictu sensu.
Avverso tale sentenza, Saras ha proposto ricorso per cassazione in sei motivi.
L’Amministrazione delle Dogane ha resistito con controricorso.
Con nota depositata il 29.12.2011, Saras ha dichiarato la persistenza dell’interesse alla trattazione della causa, ai sensi e per gli effetti della L. n. 183 del 2011, art. 26, comma 1 (modificato dal D.L. n. 212 del 2011, art. 14, comma 1 lett. a).
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1) – Con il primo motivo di ricorso, Saras deducendo violazione del R.D. n. 65 del 1889, art. 93, comma 4, D.P.R. n. 43 del 1975, art. 82, D.P.R. n. 43 del 1998, art. 130, comma 2 e D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11 – censura la decisione impugnata per non aver rilevato l’illegittimità degli inviti di pagamento ex ingiunzione ai sensi del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 82, ancorchè tale norma sia stata abrogata dal D.P.R. n. 43 del 1988, art. 130.
Con il secondo motivo di ricorso, la società contribuente – deducendo violazione degli artt. 36 e 167 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 – censura la decisione impugnata per non aver rilevato l’inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dall’Amministrazione doganale, quale effetto della prefigurata illegittimità delle ingiunzioni opposte.
Le doglianze sono infondate.
Invero – secondo l’ampiamente consolidata giurisprudenza di questa Corte, da cui non vi è motivo di discostarsi (cfr. 14812/10, 19194/06, 10923/03) – l’ingiunzione doganale prevista dal D.P.R. n. 43 del 1973, art. 82 (che rinvia al R.D. n. 639 del 1910), deve ritenersi sopravvissuta, nella sua componente di atto di accertamento della pretesa erariale, al disposto del D.P.R. n. 43 del 1988, art. 130, comma 2, giacchè questo, nell’abrogare tutte le disposizioni che regolavano la riscossione coattiva delle imposte mediante il rinvio al citato R.D. n. 639 del 1910 (e, quindi, anche il D.P.R. n. 43 del 1973, art. 82, relativo alla riscossione coattiva mediante ingiunzione di pagamento dei diritti doganali), ha sancito l’abrogazione delle sole previgenti disposizioni in materia di riscossione e non anche quelle in materia di accertamento. Con la conseguenza che, anche dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 43 del 1988, l’ingiunzione in rassegna esplica legittimamente la funzione accertativa, integrando un atto complesso rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo, autonomamente impugnabile, per la successiva ed eventuale riscossione forzata.
L’infondatezza del primo motivo di ricorso e la riscontrata legittimità dell’ingiunzione fiscale quale atto di accertamento, comporta l’infondatezza anche del secondo motivo, configurante corollario del primo.
2) – Con il terzo motivo di ricorso, Saras – deducendo violazione dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., D.Lgs. n. 546 del 1992 – censura la decisione impugnata per non aver riconosciuto carattere vincolante al giudicato formatosi tra le parti, sul medesimo tema, in relazione ad altre annualità.
La doglianza va disattesa.
In proposito – in disparte il rilievo che la censura si rivela carente, sotto il profilo dell’autosufficienza del ricorso, con riguardo alla completezza dell’essenziale descrizione dei contenuti decisionali qualificanti l’iter di formazione progressiva dell’evocato giudicato (identificato in sentenza resa da giudice di appello in sede di rinvio, in conseguenza della successiva declaratoria d’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso di essa proposto) ed all’assenza di relativa ancorchè parziale riproduzione – deve convenirsi con il giudice a quo che la decisione che accerta in via definitiva contenuto ed entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta non fa stato, in modo generalizzato e aspecifico, riguardo alle imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, giacchè, in relazione a queste, data l’autonomia dei rapporti fiscali sottesi alle singole annualità, detta decisione non può rivestire alcun ruolo preclusivo in merito a profili che non presentino carattere di stabilità (cfr. Cass. 20029/11, 11226/07) ovvero (quale, nella specie, la tematica dell’"area portuale" ed i relativi riflessi sul regime dell’approdo in rassegna) non affrontati.
3) – Con il quarto motivo di ricorso, Saras – deducendo violazione della L. n. 84 del 1994, art. 28, comma 6, art. 4, comma 4, e art. 5, comma 1 – censura la decisione impugnata per aver erroneamente considerato "porto" l’approdo di Sarroch ed aver, conseguentemente, ritenuto applicabile, alle operazioni ivi effettuate, la c.d. tassa portuale.
Con il quinto ed il sesto motivo di ricorso Saras censura la decisione impugnata – sotto il profilo dell’omessa pronunzia e del vizio di motivazione – in relazione alla propria censura circa il carattere di tassa in senso stretto (qualificata da corrispettività), e non d’imposta, della prestazione pretesa nonchè dell’assenza di controprestazione in proprio favore.
Le doglianze in rassegna, che, in quanto connesse, vanno congiuntamente esaminate, sono infondate.
Dette doglianze si basano, invero, su tematiche ermeneutiche formatesi in relazione a disciplina portuale previgente rispetto a quella applicabile alla fattispecie, caratterizzata da un assetto dominato dalla presenza e dall’attività delle ora soppresse Aziende dei Mezzi Meccanici e Magazzini dei Porti, costituenti enti pubblici economici con precisi compiti di gestione diretta dei servizi portuali (v. L. n. 961 del 1967, art. 2, comma 1) e destinatari, nell’ambito di detto sistema, della maggior parte della tassa portuale, nella quale, in funzione di tale destinazione, si erano da taluno colti profili di corrispettività e, conseguente, natura di tassa in senso stretto.
La fattispecie qui esaminata si colloca, invece, temporalmente nella vigenza della disciplina portuale disposta dalla L. n. 84 del 1994, che, soppresse le Aziende sopra citate, ha istituito le nuove Autorità portuali, costituenti enti pubblici non economici, dotate, non di compiti di gestione diretta della movimentazione delle merci, ma solo di competenze pubblicistiche tese, sotto vigilanza ministeriale, all’indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali svolte da soggetti privati (v. L. n. 84 del 1994, art. 6).
Ciò posto, ad avviso del collegio, deve convenirsi con il giudice a quo che, con riguardo all’assetto normativo di riferimento, occorre dar seguito ai principi, affermati da Cass. 7651/06. Decisione che ha, condivisibilmente affermato: a) che la tassa portuale sulle operazioni di sbarco e di imbarco delle merci prevista dalla L. n. 84 del 1994, art. 28, comma 6, si applica nello scalo che, indipendentemente dalla titolarità del diritto di proprietà e dall’utilizzazione di servizi portuali, è collocato all’interno della circoscrizione di un’"area portuale", determinata con il D.M. previsto dall’art. 4, comma 4, e art. 6, comma 7, della medesima legge, che segna i confini spaziali in cui sono esercitati i poteri autoritativi della relativa Autorità portuale; b) che la tassa non presenta profili di corrispettività rispetto all’attività dell’Autorità portuale, essendo la tassa portuale un contributo integrativo (che si aggiunge alla tassa erariale) del sistema impositivo generale, attraverso il quale il contribuente che possieda una capacità contributiva che si manifesti specificamente nell’utilizzazione dell’area portuale, viene chiamato a concorrere in forma ulteriore, più diretta e più immediata, al mantenimento delle funzioni pubbliche che, nell’interesse generale, sono svolte dall’autorità portuale per il funzionamento dell’area affidata alle sue cure.
Da tale opzione interpretativa (che trova, peraltro, significativo riscontro nell’ulteriore evoluzione normativa: cfr la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 986 e D.P.R. n. 107 del 2009, per cui a tutte le tasse connesse alle operazioni portuali sono comunque soggette "le navi che compiono operazioni commerciali e le merci imbarcate e sbarcate nell’ambito di porti, rade o spiagge dello Stato, in zone o presso strutture di ormeggio, quali banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzati") consegue che – risultando incontrovertamente accertato dalla sentenza impugnata che, ai sensi del D.M. 6 aprile 1994, l’approdo di Sarroch è inserito nell’area portuale di Cagliari (e che, del resto, la stessa Saras riconosce che esso è ricompreso nella Circoscrizione territoriale dell’Autorità portuale di Cagliari: v. memoria ex art. 378 c.p.c., p. 13) – tutte le merci movimentate in quell’approdo devono ritenersi soggette al pagamento della tassa portuale in rassegna.
4) – Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone il rigetto del ricorso, previa correzione, nei termini sopra evidenziati, della motivazione della sentenza impugnata.
Per la soccombenza, la società contribuente va condannata alla refusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte: rigetta il ricorso; condanna la società contribuente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 14.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2012
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