Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-06-2011) 06-10-2011, n. 36338

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 8 febbraio 2011 il Tribunale del riesame di Lecce, confermando il provvedimento del locale giudice per le indagini preliminari, ha disposto che G.F. rimanesse sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere quale indagato per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso.

Gli indizi valorizzati a suo carico sono consistiti nelle propalazioni del collaboratore di giustizia P.E., che lo hanno descritto come affiliato della Sacra Corona Unita nel gruppo del dichiarante, con l’incarico di occuparsi dell’acquisto di armi per conto di costui. I riscontri di cui all’art. 192 c.p.p., n. 3, sono stati individuati nelle dichiarazioni dell’altro collaborante C.S. e nell’intercettazione di una conversazione telefonica tra L.F. e D.C.G.. In ordine alle esigenze cautelari, individuate nel pericolo di reiterazione criminosa, si è data applicazione alla presunzione di pericolosità sociale e di adeguatezza della sola misura carceraria, di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3.

Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite del difensore, affidandolo a due motivi congiuntamente illustrati. Con essi il ricorrente, denunciando violazione di legge e vizi di motivazione, contesta la gravità indiziaria osservando che le propalazioni dei collaboranti hanno la loro fonte in voci correnti o de relato; lamenta che non sia stata effettuata alcuna indagine sull’attendibilità oggettiva e soggettiva dei dichiaranti; deduce la mancanza di riscontri specifici; si duole della mancata risposta alle argomentazioni svolte in sede di riesame.

Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale non ha omesso di dedicarsi al vaglio della credibilità soggettiva di P. E. e degli altri collaboratori di giustizia, ma vi si è debitamente soffermato, verificando poi la convergenza delle loro dichiarazioni.

Sul primo argomento ha considerato quel collegio che il P., nel rendere dichiarazioni connotate da spontaneità, precisione, costanza e verosimiglianza, si era autoaccusato – assumendone la responsabilità quale componente della struttura verticistica del sodalizio di appartenenza – di tutti i delitti da lui riferiti, ivi compreso un omicidio per il quale era stato già in precedenza giudicato con esito assolutorio, oltre ad altri omicidi per i quali non risultava indagato: tanto a conferma di una sincera volontà di collaborazione, certamente non indotta dalla finalità di conseguire i benefici premiali. Degli altri dichiaranti ha rilevato la credibilità intrinseca, siccome già positivamente saggiata in altri provvedimenti cautelari e in giudizio.

Sul secondo argomento ha evidenziato che le propalazioni del P. avevano trovato precisi riscontri nelle dichiarazioni degli altri collaboranti, sia per quanto riguardante l’esistenza e la perdurante attività, nella provincia di Brindisi, dell’associazione di tipo mafioso denominata "Sacra Corona Unita", sia per quanto riguardante la partecipazione del G. al sodalizio. Ha menzionato, in proposito, le conformi dichiarazioni di C.S., concorde col P. nell’indicare l’odierno ricorrente come affiliato al clan mafioso sotto la direzione, per l’appunto, di P.E.. In aggiunta a ciò ha rimarcato come l’intercettazione di una conversazione telefonica tra L.F. e D.G. C. fosse confermativa di un episodio narrato dallo stesso P., concernente un dissidio insorto tra il G. e il L. (a causa di una relazione avuta da costui con la moglie di G.R., fratello dell’odierno indagato), in rapporto al quale G.F. aveva chiesto e ottenuto dal P. l’autorizzazione ad intraprendere azioni violente contro l’antagonista.

Il giudice del riesame si è poi curato di confutare le contestazioni mosse dalla difesa dell’indagato e intese a valorizzare il carattere derivato delle conoscenze esternate dal C.; ha osservato al riguardo che la conoscenza de relato in capo a costui, circa l’organigramma del gruppo, concerneva soltanto la situazione in atto all’epoca del suo interrogatorio, mentre per il periodo precedente egli aveva dimostrato di raccontare fatti a sua diretta conoscenza.

La linea argomentativa così adottata, immune da vizi logici e giuridici, illustra congruamente la verifica di attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboranti e del connesso valore gravemente indiziario riconosciuto alle loro dichiarazioni in rapporto alla posizione del G.. Con ciò il Tribunale ha soddisfatto l’obbligo di motivazione, essendo principio consolidato in giurisprudenza quello per cui il giudice del gravame non è tenuto a prendere in esame ogni singola argomentazione svolta nei motivi d’impugnazione, ma deve soltanto esporre, con ragionamento corretto sotto il profilo logico-giuridico, i motivi per i quali perviene a una decisione difforme rispetto alla tesi dell’impugnante, rimanendo implicitamente non condivise, e perciò disattese, le argomentazioni incompatibili con il complessivo tessuto motivazionale.

E appena il caso, poi, di osservare che la lettura alternativa di tali dichiarazioni proposta dal ricorrente, avuto particolare riguardo a quelle del C., non può trovare accesso in questa sede; non è infatti compito della Corte di Cassazione attendere a un rinnovato scrutinio del compendio indiziario per sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice di merito.

In ordine alle esigenze cautelari, va detto che il Tribunale ha dato corretta applicazione alla presunzione di pericolosità sociale e di adeguatezza della sola misura carceraria, dettato dall’art. 275 c.p.p., comma 3: trattandosi di soggetto già condannato per gravi delitti e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, in assenza di elementi probatori di segno contrario ha reputato sussistere l’attualità del pericolo di reiterazione della condotta criminosa.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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