T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-11-2011, n. 8482 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 9.9.1997 la Casa Generalizia della Congregazione delle Suore Francescane Insegnanti, con sede in Roma, via Nicolò Piccolomini n. 27, ha donato alla Provincia Italiana delle Suore Francescane Insegnanti, con sede in via della Pisana n. 1100, un appezzamento di terreno ubicato nel comprensorio consortile Utenza La Pisana, sito in Roma.

A seguito di accertamento tecnico eseguito da agenti della Polizia municipale, nella quale in detto terreno è stata rivenuta una pista praticabile di breccia a forma di L, lunga circa 150 m, larga da 3 a 4 m e alta da 0,15 a 0,20 m, con determinazione dirigenziale 30.7.2003, n. 1186, è stata disposta l’immediata sospensione dei lavori.

Con successiva determinazione dirigenziale 17.5.2004, n. 850, notificata in data 7.7.2006 all’Ordine delle Suore Francescane Insegnanti, domiciliato in via Nicolò Piccolomini n. 27, è stato ingiunto, ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, il pagamento di una sanzione pecuniaria di Euro 1.620,00 per la realizzazione di detta opera.

Quest’ultimo provvedimento è stato impugnato con il ricorso in esame, nel quale sono stati dedotti i seguenti motivi di doglianza:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del d.lgs. 6.6.2000, n. 267, sul diritto di accesso e di formazione, e degli artt. 7 e ss. della legge 7.8.1990, n. 241, sulla comunicazione di avvio del procedimento – eccesso di potere – difetto di istruttoria – carenza dei presupposti – illegittimità grave e manifesta;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e ss. del d.P.R. 6.6.2001, n. 380 – eccesso di potere – difetto di istruttoria – carenza dei presupposti;

3) assenza di motivazione – motivazione insufficiente e/o contraddittoria – violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, della legge n. 241/1990 – eccesso di potere – difetto di istruttoria – carenza dei presupposti.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.

Con ordinanza 4.12.2004, n. 6653, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare, proposta in via incidentale, sul presupposto che la ricorrente ha dimostrato di non essere proprietaria del bene dal 1997 e di essere, pertanto, estranea alla violazione contestata.

In vista dell’udienza pubblica, il Comune resistente ha depositato documentazione ed una memoria defensionale. In quest’ultima ha, in particolare, dedotto l’inammissibilità del ricorso, asserendo che il provvedimento gravato sarebbe stato destinato a soggetto diverso dalla ricorrente, e poi la sua improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, essendo nelle more stata emanata altra ordinanza, indirizzata all’odierna istante, rimasta inoppugnata, recante revoca della prima ed irrogazione della medesima sanzione della stessa.

Infine nella pubblica udienza del 20.10.2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.

Il Collegio ritiene che, pur non essendo chiaro se la Casa Generalizia della Congregazione delle Suore Francescane Insegnanti – attuale ricorrente – e l’Ordine delle Suore Francescane Insegnanti – soggetto destinatario del provvedimento impugnato, aventi sede in Roma, via Nicolò Piccolomini n. 27, siano due soggetti diversi, come assume la resistente Amministrazione, o integrino il medesimo soggetto, il che comporta che non sia in grado di pronunciarsi in ordine alla eccepita inammissibilità, tuttavia, in ossequio al principio dell’economia dei mezzi giuridici, si possa prescindere da tale accertamento, che sarebbe da eseguirsi con acquisizione istruttoria di documentazione e chiarimenti, essendo il ricorso in ogni caso improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse.

Come, infatti, ha evidenziato nella propria memoria difensiva l’Ente comunale intimato, in pendenza del presente giudizio è stata adottata la determinazione dirigenziale 22.5.2007, n. 1110, con cui è stata revocata quella gravata in questa sede ed è stato ingiunto alla Casa Generalizia della Congregazione delle Suore Francescane Insegnanti, odierna ricorrente, di pagare la somma di Euro 1620,00 per la realizzazione dell’opera abusiva di che trattasi.

Tale ultimo provvedimento, che evidentemente ha rimosso dal mondo giuridico quello qui contestato, non è stato impugnato.

Ciò comporta che, anche in caso di accoglimento del gravame in esame, la ricorrente non riceverebbe alcun vantaggio, perciò non ha più interesse ad una pronuncia nel merito, atteso che la determinazione dirigenziale n. 850/2004 già allo stato non può più produrre efficacia, mentre il provvedimento n. 1110/2007, il quale reca la sanzione pecuniaria che s’intende contestare, rimarrebbe pienamente efficace.

Deve, perciò, concludersi che il ricorso è improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse.

In ordine alle spese di giudizio, ai diritti ed agli onorari,in ragione di quanto rilevato, si ravvisano i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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