Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
A seguito di indagini di polizia tributaria, dalle quali era risultato che alcuni macchinari oggetto di contratti di leasing non erano mai stati consegnati all’utilizzatore, l’Agenzia delle Entrate rettificò la dichiarazione dei redditi della Ital Discount Leasing s.p.a. accertando maggiori redditi Irpeg ed Ilor per l’esercizio 1983/1984. In primo grado il ricorso della curatela del fallimento della società contribuente fu accolto. La CTR accolse in parte l’appello dell’Ufficio. Entrambe le parti adirono la Commissione Tributaria Centrale, che accolse il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e respinse quello della contribuente. Che propone ricorso per la cassazione della decisione. L’Ufficio resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Col primo motivo si deduce violazione di legge ( art. 112 c.p.c., artt. 2697 e 2729 c.c., D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 31, 39 e 42, L. n. 212 del 2000, art. 7) ex art. 360 c.p.c., n. 3. Si lamenta che l’"impugnazione del fallimento … è stata esaminata assai sbrigativamente", sicchè la CTC "non ha ravvisato alcun inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di provare le circostanze poste a fondamento delle rettifiche".
Il motivo è inammissibile, perchè non contrappone una diversa interpretazione delle norme che lamenta violate a quella offerta dalla sentenza impugnata, ma critica il giudizio espresso sulle risultanze processuali, censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della coerenza logico-giuridica.
Per la stessa ragione va disatteso il secondo motivo, col quale del pari si denuncia violazione di legge ( artt. 2697 e 2729 c.c., D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 31, 39 e 42, L. n. 212 del 2000, art. 7) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, criticando non la interpretazione della normativa in riferimento ma il giudizio sui fatti cui ne è stata fatta applicazione, (Si sostiene che il mancato reperimento dei macchinari presso l’utilizzatore non avrebbe giustificato la conclusione che i contratti di leasing fossero fittizi, come ritenuto dai giudici di merito. Con argomenti alquanto confusi sembra altresì sostenersi l’inutilizzabilità di prove raccolte dalla polizia tributaria presso terzi, problematica mai sollevata nei gradi di merito).
Va rigettato anche il terzo motivo, fondato sulla medesima premessa (contrastante con l’accertamento contenuto in sentenza) che i contratti di leasing fossero reali. Ne conseguirebbe la deducibilità delle relative "quote di ammortamento ed accantonamento", negata dall’Ufficio.
Col quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 597 del 1973, artt. 51, 52, 54, 55, 56, 68, 74 e D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 31, 39 e 42.
La censura è inammissibile perchè non chiara. Sembra sostenere che l’Ufficio ed i giudici di merito avendo ritenuto l’inesistenza dei macchinari che figuravano concessi in locazione finanziaria, avrebbero duplicato la considerazione della medesima posta contabile ravvisando sia l’indeducibilità del costo al passivo del conto economico che una corrispondente plusvalenza all’attivo. Ma la doglianza (se così andasse intesa) avrebbe dovuto svilupparsi in una censura di vizio di motivazione (ex art. 360 c.p.c., n. 5) e non di violazione di legge (giacchè non prospetta una interpretazione delle norme in riferimento diversa da quella adottata dalla CTC, ma ne contesta la applicazione fattane).
Col quinto motivo "La ricorrente, in via di estremo subordine e nella denegata ipotesi in cui non siano accolti i motivi sopra scritti di impugnazione, formula richiesta di non applicazione delle sanzioni amministrative irrogate nell’atto di accertamento originario".
L’istanza è inammissibile perchè non implica censura alla decisione impugnata (non risultando che la questione sia stata proposta nei giudizi di merito), e presuppone accertamenti (circa "la partecipazione della ricorrente alle frodi ipotizzate" e l’affermazione "che le violazioni di norme tributarie asseritamente compiute dalla I.D.L. … sarebbero evidentemente frutto di un errore sul fatto) che dalla sentenza non risultano.
Va dunque respinto il ricorso, e condannata la ricorrente al rimborso delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.100,00 (di cui 10.000,00 per onorari) oltre spese prenotate a debito.
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