Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ordinanza del 29 ottobre 2010, il Tribunale di Roma, sez. Riesame, ha confermato il decreto cautelare emesso dal GIP presso il Tribunale di Roma l’11 ottobre 2010, che aveva disposto il sequestro preventivo dell’immobile sito in Roma, Via Federico Mastrigli 15/C Pal. B, nel procedimento penale nei confronti di C.G., indagato per il reato di cui all’art. 650 c.p., in relazione alla inottemperanza dell’ordinanza del Sindaco di Roma n. 35 del 2 febbraio 2010, che aveva dichiarato inabitabili gli alloggi ubicati nella palazzina B ed aveva ordinato agli inquilini, di lasciare gli alloggi entro sessanta giorni ed al legale rappresentante della società proprietaria dell’immobile, il divieto di adibire anche temporaneamente i locali di tale immobile ad uso abitativo, fatto accertato a (OMISSIS) ed in atto.
Il ricorrente, con due distinti ricorsi presentati dai difensori, ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione art. 606, lett. b) con riferimento agli artt. 3 e 125 c.p.p. difetto assoluto di motivazione. Il provvedimento del G.I.P. sarebbe nullo in quanto mera reiterazione del decreto di convalida emesso dal GIP in data 12.08.2010 e che il Tribunale del Riesame aveva annullato con ordinanza 25.09.2010 e nello stesso vengono pedissequamente riportate le argomentazioni poste a base della richiesta del P.M., nella quale si da atto che l’immobile sequestrato (edificio B) è parte di un più ampio complesso, comprendente tre corpi di fabbricato e si fa riferimento all’esecuzione di un’ordinanza sindacale esecutiva evidenziando l’accertamento nel manufatto di numerose, ripetute e gravi carenze sotto i profili igienico-sanitari, di sicurezza e di contrarietà alle norme edilizie comunali che non vengono indicate, con difetto della descrizione in fatto. Inoltre il reato di cui all’art. 650 c.p. era stato già contestato all’indagato anche nell’originario decreto di sequestro poi annullato dal Tribunale del Riesame, per cui sussiste il giudicato cautelare attesa la assoluta coincidenza oggettiva o soggettiva tra provvedimenti, atteso che il primo annullamento era stato totalmente demolitorio (in quanto era stata evidenziata la mancanza di una qualunque, sia pur embrionale, descrizione in fatto).
A fronte di tali rilievi il provvedimento di convalida del G.I.P. è stato adottato riproducendo esattamente la predente ordinanza.
2. Violazione dell’art. 606, lett. b) con riferimento all’art. 650 c.p. e art. 321 c.p.p.. Mancanza di motivazione e motivazione illogica. Con ordinanza di sgombero si era imposto alla società proprietaria dell’immobile di non adibire ad uso abitativo i locali del fabbricato B, fino a quando l’Autorità competente non avrà accertato l’eventuale ripristino dei requisiti di conformità sotto l’aspetto igienico sanitario e di sicurezza e la difesa aveva prodotto in giudizio una serie di documenti a corredo dell’istanza di dissequestro, ma il Tribunale ha ritenuto che tale istanza sia irrilevante ai fini della decisione. Con ciò si sarebbe omesso di motivare in ordine al periculum in mora, non essendo stati evidenziati gli elementi dai quali dovesse ritenersi che la libera disponibilità dell’immobile fosse idonea a protrarre o aggravare le conseguenze della accertata inosservanza. Elementi in tal senso sarebbero stati dedotti dal fatto che all’atto dello sgombero vi erano presenti nei locali alcune famiglie di cittadini extracomunitari conduttori delle singole unità abitative in forza di regolare contratto di affitto. Ciò dimostra l’impossibilità di eseguire i lavori di cui all’ordinanza di sgombro per impossibilità di conseguire il possesso ed anche l’intenzione di procedere ai lavori da parte del ricorrente.
3. Violazione dell’art. 606, lett. b), c) ed e) in relazione all’art. 650 c.p. e art. 321 c.p.p., insussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora. Il Tribunale avrebbe individuato "nell’inottemperanza di un’ordinanza sindacale emessa proprio al fine di prevenire gravi pericoli per l’incolumità e la sicurezza pubblica" il fumus delicti dell’art. 650 c.p., senza tenere conto che non esiste un obbligo esigibile in capo al C. o un obbligo contravvenuto, poichè spetta agli inquilini lo sgombero, posto che gli stessi l’occupano con un regolare contratto, mentre il ricorrente era destinatario del solo divieto di adibire anche temporaneamente il locali dello stesso ad uso abitativo. Per cui risulta irragionevole il fatto che il Tribunale non abbia ritenuto determinante la circostanza che il C. non abbia locato ulteriori alloggi successivamente alla emissione dell’ordinanza sindacale. Di qui il vizio della motivazione, in quanto i giudici non hanno individuato la condotta ascrivibile al ricorrente la cui violazione rappresenterebbe l’elemento costitutivo dell’art. 650 c.p., secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza. Nel caso di specie, il mero "divieto di adibire ad uso abitativo, ancorchè temporaneamente, i locali del fabbricato "B del complesso edilizio stesso mancherebbe della specificità necessaria ai fini della sussistenza della fattispecie in quanto da un edificio ormai sgombero non può derivare alcun grave pericolo che minaccia l’incolumità dei cittadini. Quindi non sussisterebbero nè il fumus, nè il periculum in mora, attesa l’apodittica motivazione del Tribunale circa il fatto che i locali possano "essere nuovamente adibiti ad uso abitativo con grave pericolo per gli occupanti e dovendosi riconoscere priorità all’esigenza di impedire che le conseguenze dannose per il bene protetto dalla norma siano protratte o aggravate".
Motivi della decisione
1. Va premesso che le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo sono ricorribili per cassazione solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, (così, Sez. U, n. 25932 del 26 giugno 2008, Ivanov, Rv. 239692; in precedenza, con la sentenza Sez. U, n. 5876 del 13 febbraio 2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710, è stato precisato che mentre rientra nel sindacato di legittimità la mancanza di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, non vi rientra la sua eventuale illogicità manifesta). Non possono pertanto essere censurati in questa sede presunti vizi di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento alle circostanze di fatto, nè la illogicità della motivazione.
2. Il motivo di ricorso con il quale viene avanzata l’ipotesi del giudicato cautelare, risulta infondato.
Il Tribunale del riesame aveva già annullato il precedente provvedimento di convalida del sequestro preventivo emesso dal G.I.P. motivando la decisione per il vizio (formale) di mancata descrizione della condotta ipotizzata, vizio che non aveva consentito alcuna verifica sul fumus. Pertanto non essendovi stato alcun esame sui presupposti del provvedimento, non può certamente ritenersi che si sia formato un giudicato cautelare; di fatti la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l’annullamento di un decreto di sequestro preventivo, disposto dal tribunale del riesame per difetto assoluto di motivazione, "non preclude l’adozione di analogo provvedimento, allorchè i presupposti per l’adozione della misura persistano e non siano stati opportunamente valutati nel primo decreto" (cfr. Sez. 1, n. 20286 del 13/5/2010, Abd El Fattah, Rv.
247217).
3. Del pari infondata la doglianza relativa al difetto di motivazione dell’ordinanza di convalida del G.I.P., nella quale sarebbero stati riprodotti ampi stralci della prima ordinanza: il Tribunale ha dato atto della motivazione, seppure sintetica, offerta dal G.I.P., in relazione al reato di cui all’art. 650 c.p., quanto alla violazione dell’ordinanza sindacale e sia alle concrete condizioni dell’immobile e alla possibile prosecuzione della violazione, quanto al periculum in mora.
Del resto, non è contestabile la legittimità della motivazione per relationem dei provvedimenti cautelari; in riferimento alla motivazione di un’ordinanza applicativa della custodia cautelare, la giurisprudenza ha, ad esempio, precisato che "l’obbligo di cui all’art. 125 c.p.p., comma 3, è soddisfatto anche mediante l’esplicito riferimento a precedente ordinanza coercitiva che sia divenuta inefficace per vizio di forma, in quanto tale provvedimento è rimasto pur sempre valido nei suoi contenuti sostanziali" (in tal senso, Sez. 1, n. 1533 dell’11/1/2008, Nitrica, Rv. 238816).
4. Inoltre, correttamente, il Collegio del riesame ha richiamato il proprio potere di integrazione della motivazione (cfr, per tutte, Sez. 2, n. 3103 del 18/12/2007, Di Vincenzo, Rv. 239267) ed ha provveduto ad esplicitare gli elementi gravemente indiziari raccolti allo stato delle indagini, che confortano circa la presenza di un grave quadro indiziario a carico del ricorrente in riferimento alla contravvenzione di cui all’art. 650 c.p.; posto che l’ordinanza risulta emessa per ragioni di igiene, salute e sicurezza pubblica, poichè dagli accertamenti tecnico-sanitari (della ASL e della Polizia municipale) nei 47 ambienti di ridotte dimensioni, adibiti ad alloggi locati a cittadini extracomunitari, è emerso che gli stessi sono fatiscenti, privi dei fondamentali requisiti igienico-sanitari, indispensabili ad un legittimo uso abitativo. Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha sottolineato che la libera disponibilità dello stabile risulta idonea in maniera evidente a protrarre, ed anche aggravare, le conseguenze dell’accertata inosservanza dell’ordinanza sindacale, in quanto i locali potrebbero essere nuovamente adibiti ad uso abitativo.
5. Da quanto detto, emerge con evidenza l’assoluta infondatezza degli altri motivi di ricorso sia afferenti al fumus delicti che al periculum in mora.
Quanto al fumus delicti, risulta del tutto infondata l’asserita inesigibilità dell’obbligo imposto con l’ordinanza. Il legale rappresentante della società proprietaria dell’immobile avrebbe dovuto non adibirlo ad uso abitativo ed il fatto che abbia stipulato dei contratti di locazione degli alloggi, in assenza dei requisiti di abitabilità, che essendo così strutturali non gli erano di certo ignoti (mancanza di presidi antincendio, presenza di locali con pericolo di incendio, spazi comuni che rendono poco fruibili i percorsi di esodo, impianti elettrici non a norma, eccetera) non può certamente rappresentare una scusante per il non adempimento della ordinanza sindacale, potendo e dovendo il destinatario di essa utilizzare le modalità più idonee a rendere possibile l’imposto sgombero dei locali da persone e cose (ad esempio, fornendo alloggi idonei, accollandosi le spese di trasloco, offrendo una somma di denaro ai conduttori per ottenere la riconsegna degli alloggi, e così via), in modo da "non continuare ad adibire", neppure temporaneamente, il fabbricato "B" ad uso abitativo.
6. Quanto al periculum in mora lo stesso non può dirsi insussistente solo in quanto, successivamente, il ricorrente avrebbe presentato istanza di restituzione dell’immobile per provvedere con i lavori necessari a rendere abitabili gli alloggi. Correttamente il Collegio del riesame ha ritenuto che non potessero avere ingresso le eventuali successive iniziative promosse innanzi al giudice competente sulla misura cautelare ex art. 279 c.p.p. Del pari, compito dei giudici di legittimità è valutare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l’applicazione della misura cautelare reale, dovendo invece essere valutate dal giudice competente le successive modificazioni della situazione di fatto che potrebbero eventualmente giustificare una modifica del provvedimento. Legittimamente inoltre, il Collegio del riesame ha ritenuto che l’essersi astenuto dalla stipula di "nuovi" contratti di locazione non potesse avere efficacia neutralizzante dei rischi connessi alla libera disponibilità dello stabile da parte della società proprietaria.
Pertanto il ricorso deve essere respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento, giusto il disposto di cui all’art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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