Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-06-2011) 06-10-2011, n. 36224 Prova penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 21.9.2010 la Corte d’Appello di Genova in parziale riforma della sentenza del Tribunale della Spezia sez. distaccata di Sarzano dichiarava non doversi procedere nei confronti di B. E. in ordine alle violazioni di cui agli artt. 489 e 496 c.p. per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione. Confermava il giudizio di colpevolezza in ordine al reato di ricettazione del passaporto albanese, risultato provento di furto e riduceva la pena ad anni 1 mesi 4 di recl. ed Euro 400,00 di multa.

Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputata deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in:

inosservanza e/o erronea applicazione delle norme processuali di cui agli artt. 729, 696 e 238 c.p.p. e art. 78 disp. att. c.p.p., art. 3 Convenzione di Strasburgo in ordine all’utilizzabilità di documentazione acquisita da paese straniero. Lamenta il ricorrente l’inutilizzabilità della documentazione acquisita, sulla quale si fonda la responsabilità dell’imputata, in violazione della disciplina in tema di rogatorie con conseguente insussistenza del reato, la cui prova si fonda unicamente sul documento in atti.

Il ricorso è infondato.

Come già affermato da questa Corte, l’applicabilità della sanzione prevista dall’art. 729 c.p.p., comma 1, come modificato dalla L. 5 ottobre 2001, n. 367, art. 13, concerne esclusivamente l’acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova provenienti dall’autorità giudiziaria estera tramite rogatoria internazionale.

Si è già precisato, infatti, che la sanzione dell’inutilizzabilità sancita dall’art. 729 c.p.p., comma 1, come modificato dalla L. 5 ottobre 2001, n. 367, art. 13, è speciale e come tale non è applicabile in via estensiva o analogica al di fuori dello specifico ambito nel quale essa è prevista, cioè quello delle rogatorie "all’estero". Di conseguenza si è giunti ad escludere l’applicabilità di suddetta previsione sanzionatoria nel caso di acquisizione di informazioni, emerse all’interno di un procedimento penale all’estero, che spontaneamente ed autonomamente l’Autorità giudiziaria di uno Stato ha offerto all’Autorità giudiziaria italiana (Sez. 2, n. 44673 del 12/11/2008 Rv. 242209).

A fortiori, dunque, tale sanzione non può trovare applicazione nel caso, come quello in esame, in cui una parte richieda di produrre documentazione autonomamente acquisita all’estero direttamente dalle amministrazioni competenti (cfr. elenco Dipartimento Pubblica Sicurezza 13.2.1998 con elenco passaporti albanesi risultati rubati).

In questo caso appare in radice inconferente il richiamo alla disciplina della rogatoria trattandosi di atti autonomamente acquisiti dalla parte la cui disciplina processuale, per quanto concerne l’utilizzabilità nel processo, deve confrontarsi unicamente con le disposizioni degli artt. 234 e ss. c.p.p..

Il ricorso deve essere respinto e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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