T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 07-11-2011, n. 8523 Radiocomunicazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espone in fatto la società odierna ricorrente di essere titolare di concessione per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito locale, di cui al decreto del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni del 2 marzo 1994, e di avere acquistato dalla T. S.r.l. gli impianti di diffusione operanti su 96.850 NMHZ da Lido Estensi, Viale Carducci e su 100.700 MHZ da Ferrara Via della Costituzione, che li aveva acquistati dalla T.R.L. S.r.l.

Con il gravato provvedimento, detti impianti sono stati esclusi dalla concessione nella considerazione della perdita della legittimità operativa per mancato esercizio nel periodo in cui erano nella titolarità di T.R.L. S.r.l.

Avverso tale provvedimento deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:

1 – Violazione dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990.

Lamenta parte ricorrente la mancata indicazione, nel gravato provvedimento, del termine e dell’autorità cui ricorrere.

2 – Incompetenza del Direttore Generale della DGCA del Ministero delle Comunicazioni.

Lamenta parte ricorrente come il gravato provvedimento sia stato adottato dal Direttore Generale della Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni, laddove la relativa competenza è attribuita, ai sensi delle leggi n. 223 del 1990 e n. 422 del 1993 al Ministro.

3 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 1, del decreto legge n. 80 del 1996, reiterato con i decreti legge n. 216 del 1996, n.442 del 1996 e n. 544 del 1996, e definitivamente recepito nell’ordinamento con l’art. 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996. Violazione del decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni del 3 giugno 1995 di rilascio della concessione a favore di T.R.L. S.r.l. e del decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni del 4 marzo 1994 di rilascio della concessione a favore di T. S.r.l.

Invoca parte ricorrente la norma epigrafata, che consente la possibilità per i concessionari di radiodiffusione sonora in ambito locale di effettuare acquisizioni di impianti o rami di azienda da altri concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito locale, come avvenuta nella fattispecie in esame, dovendo pertanto le acquisizioni ritenersi valide e legittime.

4 – Difetto di presupposto. Travisamento dei fatti.

Denuncia parte ricorrente come non sia stato provato il presupposto su cui si basa la gravata esclusione degli impianti, relativo alla inattività degli impianti quando erano nella titolarità di T.R.L. S.r.l.

5 – Violazione di legge e del decreto di concessione.

Afferma parte ricorrente come nessuna norma preveda la possibilità di revocare la concessione di impianti risultati non operativi per un certo tempo, né tale previsione sarebbe contenuta nel decreto di concessione, il quale si limita a stabilire la disattivazione degli impianti nel caso di loro non corretto funzionamento e solo fino al ripristino delle corrette modalità di esercizio.

6 – Violazione dell’art. 31, commi 8 e 9, della legge n. 223 del 1990.

Afferma parte ricorrente che avrebbe dovuto essere attivata la procedura prevista dall’art. 31, commi 8 e 9, della legge n. 223 del 1990, procedendo alla contestazione degli addebiti ed assegnando un termine per le giustificazioni, con diffida a cessare il comportamento illegittimo, laddove nella fattispecie in esame non è intervenuta alcuna diffida né è stato adottato alcun provvedimento di sospensione della concessione.

Si è costituita l’intimata Amministrazione con formula di stile.

Con ordinanza n. 4539/1999 è stata accolta la domanda incidentale di sospensione degli effetti del gravato provvedimento.

Con memorie successivamente depositate parte ricorrente ha insistito nelle proprie deduzioni, ulteriormente argomentando.

Alla Pubblica Udienza del 26 ottobre 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

Motivi della decisione

Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso i provvedimenti – meglio indicati in epigrafe nei loro estremi – con cui sono stati sostituiti gli allegati A e B del decreto ministeriale del 2 marzo 1994 (di concessione dell’esercizio della radiodiffusione sonora alla Malibù S.a.s) ed è stato rettificato l’allegato A di detto decreto di concessione escludendo gli impianti di diffusione operanti su 96.850 MHZ da Lido Estensi, Viale Carducci e su 100.700 MHZ da Ferrara Via della Costituzione, acquistati dalla ricorrente dalla T. S.r.l che li aveva a sua volta acquistati dalla T.R.L. S.r.l.

Tale esclusione trova il proprio fondamento, per come indicato nella nota dell’1 febbraio 1999, anch’essa impugnata, nella circostanza che i due impianti di diffusione operanti su 96.850 MHZ da Lido Estensi, Viale Carducci e su 100.700 MHZ da Ferrara Via della Costituzione "hanno perso la loro legittimità operativa, per mancato esercizio, già quando erano in capo all’emittente T.R.L.".

Così sinteticamente ricostruito il contenuto dei gravati provvedimenti, ritiene il Collegio dover delibare nel senso della fondatezza del ricorso.

Deve, innanzitutto, osservarsi che nessun provvedimento di revoca delle concessioni di cui agli impianti acquistati dalla società ricorrente risulta essere stato adottato dalla competente Amministrazione, la quale ha proceduto alla esclusione dalla concessione di detti impianti senza alcuna garanzia procedimentale ed in assenza di una congrua motivazione che consenta di rinvenire i presupposti giuridici e fattuali della gravata determinazione, dando compiutamente conto delle circostanze sottese al rilevato mancato esercizio degli impianti.

Ciò in violazione, altresì, dell’art. 31, commi 8 e 9, della legge n. 223 del 1990, ai sensi del quale "8. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 5, e 18, ovvero delle prescrizioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 36 e nell’atto di concessione o autorizzazione, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni.

9. Trascorso tale termine, il Ministro diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo, entro un termine non superiore a quindici giorni a tal fine assegnato."

Viene, in tal modo, delineata un procedura in contraddittorio tra le parti per il caso di violazione alle prescrizioni contenute nell’atto di concessione – dovendo comunque a tale riguardo rilevarsi come la resistente Amministrazione non abbia in alcun modo indicato se e quali disposizioni della concessione siano state violate – modellata sul procedimento tipico e garantista del procedimento sanzionatorio, articolato nelle distinte fasi della contestazione degli addebiti, delle giustificazioni e della eventuale applicazione di una sanzione, che, ai sensi della norma in esame, riveste natura pecuniaria.

Nella fattispecie in esame tale procedura risulta essere stata completamente disattesa – e comunque nulla la resistente Amministrazione ha al riguardo rappresentato – risultando peraltro del tutto oscuro il procedimento che necessariamente avrebbe dovuto precedere la gravata esclusione degli impianti di diffusione dalla concessione e degli elementi che hanno condotto a ritenere il mancato esercizio degli stessi, con indicazione dei relativi accertamenti e del periodo di inattività.

Consegue, dalla suesposte considerazioni, che il ricorso in esame deve essere accolto sotto gli esaminati profili – con assorbimento delle censure non esaminate – con conseguente annullamento dei gravati provvedimenti limitatamente al mancato inserimento nel decreto di concessione degli impianti sopra indicati.

Le spese possono essere equamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

– Roma – Sezione Seconda

definitivamente pronunciando sul ricorso N. 15058/1999 R.G., come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i gravati provvedimenti nei limiti di cui in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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