Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-05-2011) 06-10-2011, n. 36305

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza del 4 ottobre 2010, il GIP del Tribunale Bari ha respinto la richiesta di decreto penale di condanna, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell’imputato in relazione alla contravvenzione di cui alla L. n. 283 del 1952, art. 5, comma 1, lett. d), e art. 6, comma 4, commessa l’11 settembre 2006, per essersi la stessa estinta, per prescrizione triennale, nel settembre 2009. 2. – Avverso tale provvedimento, il procuratore generale presso la Corte d’appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 157 c.p., sul rilievo che tale disposizione, nel testo modificato dalla L. n. 251 del 2005, applicabile ratione temporis, prevede un termine prescrizionale di quattro anni e non di tre, come erroneamente ritenuto in sentenza.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè basato su un motivo manifestamente infondato.

Il pubblico ministero sostiene correttamente che alla fattispecie in esame è applicabile il termine prescrizionale quadriennale. E ciò perchè, in mancanza di atti interruttivi del corso della prescrizione, trova applicazione il termine-base quadriennale previsto dal nuovo art. 157 c.p. e non il termine prolungato quinquennale previsto dall’art. 161 c.p., comma 2.

Da tale corretta premessa, lo stesso pubblico ministero trae la conseguenza della mancata prescrizione; conseguenza palesemente erronea, perchè il reato, commesso l'(OMISSIS), si è invece prescritto l’11 settembre 2010, ovvero in un momento comunque anteriore al 4 ottobre 2010, data della pronuncia impugnata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del procuratore generale.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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