Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 04-05-2011) 06-10-2011, n. 36277Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 1 febbraio 2011, il Tribunale di Roma, in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza del GIP del Tribunale di Rieti dell’11 gennaio 2011, che aveva disposto gli arresti domiciliari del prevenuto, in relazione al reato di tentata violenza sessuale.

Avverso tale provvedimento, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, rilevando: 1) l’inosservanza dell’art. 273 c.p.p. e la carenza di motivazione, in riferimento al quadro indiziario a carico del prevenuto, che l’ordinanza impugnata si sarebbe limitata a mutuare dall’ordinanza del GIP; 2) la carenza di motivazione dell’ordinanza quanto al periculum in mora, con riferimento sia al pericolo di reiterazione del reato, sia al pericolo di inquinamento delle prove.

Con memoria depositata in prossimità della camera di consiglio, il difensore dell’imputato ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse all’impugnazione, avendo quest’ultimo patteggiato la pena con sentenza del GIP del Tribunale di Rieti del 28 aprile 2011.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse.

Risulta infatti dagli atti che, in relazione al reato per cui si procede, il ricorrente ha patteggiato la pena con sentenza del GIP del Tribunale di Rieti del 28 aprile 2011, perdendo così ogni interesse a contestare l’ordinanza impugnata sia in punto di indizi di colpevolezza, sia in punto di esigenze cautelari.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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