T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 08-11-2011, n. 894 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso si impugna il provvedimento protocollo 13692 del 16 luglio 2008 di diniego all’esecuzione dei lavori da eseguire nel fabbricato sito in Priverno, traversa la via Madonna del Calle, foglio 32, mappale 16 13, previsti da una DIA, " in quanto è ancora in corso il provvedimento amministrativo sanzionatorio relativo al verbale n. 3987 dell’11 febbraio 1998 e successivi provvedimenti di legge, elevato dal locale comando di polizia municipale". Nella pubblica udienza odierna il ricorso è trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Deduce il ricorrente violazione e falsa applicazione della legge 47/1985; erroneità nei presupposti di fatto e di diritto. Le censure non possono essere accolte in quanto, a prescindere dalla qualificazione penale del fatto – che in sede amministrativa non ha alcun rilievo -, la decadenza del provvedimento di sospensione dei lavori non comporta decadenza del potere dell’amministrazione ad irrogare sanzioni amministrative, né il decorso del tempo estingue l’illecito edilizio che ha carattere di permanenza. Nulla sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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