Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/admin/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ritenuto che C.N. ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del 26 maggio 2010 della Corte di appello di Catania che aveva dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Catania che lo aveva assolto perchè il fatto non sussiste in relazione alla contravvenzione di cui agli artt. 110 e 718 c.p. e art. 719 c.p., comma 4, disponendo la confisca di quanto in sequestro, chiedendo l’annullamento della sentenza per inosservanza di norme processuali, illogicità della motivazione ed abnormità del provvedimento, in relazione all’art. 579 c.p.p. perchè avrebbe affermato l’inammissibilità dell’appello, in quanto non sarebbe possibile impugnare la sentenza di assoluzione solo nel capo in cui ha disposto la confisca, ed in relazione all’art. 240 c.p., che consente la confisca solo nel caso di tratti di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, mentre nel caso in questione era stata disposta la confisca e distruzione degli oggetti in sequestro "poichè potrebbero agevolare l’imputato nella commissione del reato di truffa";
Considerato che il ricorso è fondato, poichè il terzo comma dell’art. 579 c.p.p. stabilisce la possibilità di impugnare la sentenza di assoluzione anche contro la sola disposizione che riguarda la confisca;
che, inoltre, gli oggetti in sequestro, oltre a non essere necessariamente legati da un vincolo diretto con il reato commesso, sono di valore irrisorio e non rientrano nella categoria delle cose illecite per le quali deve essere comunque disposta la confisca anche in caso di pronuncia di assoluzione nel merito, ex art. 240 c.p., comma 2, n. 2;
che di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca, la quale deve essere eliminata,potendo tale provvedimento essere disposto direttamente da questa Corte ex art. 625 c.p.p., comma 3, con conseguente restituzione delle cose in sequestro all’avente diritto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca che elimina e dispone la restituzione delle cose in sequestro all’avente diritto.
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