Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-06-2011) 07-10-2011, n. 36425

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 24-9-2009 la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza emessa in data 9-7-08 dal Giudice monocratico del Tribunale di Piacenza, che aveva dichiarato T.P. responsabile del reato di cui all’art. 348 c.p., nonchè dei reati di cui agli artt. 494 e 495 c.p. come contestati per avere esercitato abusivamente la professione di medico odontoiatra, senza aver conseguito la necessaria abilitazione, nonchè per aver reso false dichiarazioni sulle qualità personali innanzi a pubblico ufficiale.

Per tali reati il primo giudice aveva inflitto la pena di anni uno e mesi sei di reclusione, con applicazione del condono.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo:

1- ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in riferimento alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa – B. A. – che aveva reso deposizioni contrastanti nel corso del procedimento.

Il ricorrente evidenziava a riguardo che la Corte avrebbe dovuto approfondire la valutazione delle deposizioni, mentre aveva sorvolato sul tema, essendo tali dichiarazioni poste alla base del giudizio di colpevolezza a carico dell’imputato.

In tal senso la difesa rilevava la violazione dell’art. 192 c.p.p. e la carenza della motivazione, non avendo la Corte definito se il B. avesse fornito dichiarazioni false o veritiere, avendo costui riferito che il T. era stato solo presente nello studio odontoiatrico, allorchè il denunciante si era presentato per cure, e dunque senza avere agito nella qualità di medico.

Pertanto la difesa rilevava che non era stata valutata la piena efficacia probatoria delle dichiarazioni della persona offesa, ritenendo erroneamente applicata la legge penale.

2- Deduceva altresì la contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza.

A riguardo rilevava che l’imputato è persona che aveva conseguito la laurea in medicina all’Università di Budapest e che non esercitava la professione in Italia, dove si era limitato a svolgere le funzioni di coordinatore del centro denominato "Dental Medicai Center".

Per tali motivi chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

La Corte rileva che per i reati di cui agli artt. 348 e 494 c.p. risulta intervenuta la decorrenza del termine di prescrizione, maturata il primo novembre del 2009.

Per tali reati, si considera applicabile il termine di cui all’art. 157 c.p., comma 1 testo vigente, in base alla riforma del 2005, pari ad anni sei, tenuto conto che i fatti contestati risalgono ad epoca tra il (OMISSIS) – atteso che il giudizio di primo grado si era concluso in data 9-7-2008, con sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Piacenza.

Tale causa estintiva dei reati è preclusiva dell’esame dei vizi della motivazione (v. Cass. Sez. 5, del 7/8/1996, n. 7718, PM in proc. Battaglia, RV 205548-perchè l’eventuale rinvio della causa all’esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento sarebbe incompatibile con l’obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato, stabilito dall’art. 129 c.p.p., comma 1.

Deve dunque essere pronunziato in relazione a tali capi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Per quanto riguarda il reato contestato ai sensi dell’art. 495 c.p. il ricorso risulta dotato di fondamento.

Invero l’accusa inerente alla fattispecie innanzi indicata risulta inficiata dalla documentazione che la difesa richiama in memoria, ove fa riferimento alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, n.24 del 2007, in cui si precisa che il ricorrente aveva fornito prova di essere iscritto nel registro degli Odontoiatri della Repubblica di Ungheria.

Tale dato evidenzia l’assenza dei presupposti che integrano il reato di cui all’art. 495 c.p. essendo carente l’elemento oggettivo della falsa dichiarazione sulle qualità personali resa a pubblico ufficiale dal predetto ricorrente.

Pertanto, per tale reato la Corte deve pronunziare l’annullamento della sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei capi riguardanti i delitti di cui agli artt. 348 e 494 c.p. per essere i reati estinti per prescrizione e nel capo riguardante il delitto ex art. 495 c.p. perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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