T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 08-11-2011, n. 1547 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

J.S., cittadino indiano, ha presentato in data 9.3.2009 istanza alla Prefettura di Brescia per ottenere la cittadinanza italiana. La richiesta è stata formulata ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 21 (straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica).

In assenza di alcuna risposta, con atto notificato il 10.5.2011 e depositato il 23.5.2011, il ricorrente ha proposto ricorso, ex art.117 c.p.a., per far accertare il carattere illegittimo del silenzio serbato dall’Amministrazione e far dichiarare il dovere della medesima di provvedere sulla domanda, essendo stato superato il termine per la definizione del relativo procedimento, stabilito, dall’art. 3 del DPR 18 aprile 1994 n. 362, in 730 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda.

In data 26.5.2011, si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, con memoria di mera forma, facendo riserva di svolgere successivamente le proprie difese.

Alla camera di consiglio del 28.7.2011 la causa è passata in decisione senza che sia intervenuta alcuna produzione documentale da parte dell’Amministrazione, sicché con sentenza non definitiva n. 1259/11 è stata affermata la sussistenza della competenza della Sezione ed è stato ordinato al Ministero degli Interni di depositare una relazione di chiarimenti, con allegata la relativa documentazione, nel termine di giorni 30, con rinvio, per l’ulteriore trattazione, alla c.c. del 26.10.2011.

In data 13.9.2011, è pervenuta alla Segreteria della Sezione la nota, datata 7.9.2011, del Ministero degli Interni, con la quale si comunica che il decreto di conferimento della cittadinanza è stato predisposto ed è stato trasmesso per la firma agli organi competenti.

Alla camera di consiglio del 26.10.2011, il legale di parte ricorrente ha dichiarato che non vi è più interesse alla decisione del ricorso.

Di quanto precede va quindi dato atto, con compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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