Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza del 26 gennaio 2010 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Lucca in data 26 febbraio 2009 con la quale D.S.G.A., D.F.M., C.A. e C.M. (imputati dei reati di illecita detenzione, spaccio e traffico di stupefacenti) erano stati, il primo, condannato alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa, il secondo, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa ed il terzo e quarto, alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa), riduceva la pena inflitta ai predetti imputati rispettivamente nella misura di anni due e mesi dieci di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa ( D.S.); anni tre e mesi due di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa ( D.F.); anni quattro di reclusione ed Euro 16.660,00 di multa ( C. A.), confermando, invece, la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di C.M..
Ricorrono gli imputati D.S. e C.M. a mezzo dei rispettivi difensori fiduciari e personalmente gli imputati D. F. e C.A..
In particolare il difensore del D.S. lamenta nullità della sentenza per violazione della legge processuale ( artt. 589 e 122 c.p.p.) per avere il difensore nominato nel giudizio di appello rinunciato ai motivi dell’impugnazione tranne per il punto relativo alla determinazione della pena, nonostante l’assenza dell’imputato all’udienza e la carenza di procura speciale.
Il difensore di C.M. denuncia erronea applicazione della legge processuale penale ( art. 192 c.p.p.) e carenza di motivazione in punto di affermazione di responsabilità dell’imputato con riferimento all’episodio commesso il (OMISSIS).
Analoghi vizi processuali denunciano i ricorrenti D.F. e C.A. con riferimento alla loro affermazione di responsabilità.
I ricorsi degli imputati D.F.M., C. A. e C.M. sono manifestamente infondati.
Va premesso che tutti i suddetti imputati, ivi compreso il D. S., hanno nel corso del giudizio di appello rinunciato ai motivi afferenti la loro responsabilità, coltivando esclusivamente l’appello per la determinazione della pena.
Ne consegue l’inammissibilità dei gravami – tranne per quanto attiene al D.S. come si osserverà in prosieguo – non mancando di osservare in ogni caso come le doglianze sollevate con riferimento ad una riferita carenza di motivazione siano manifestamente infondate in relazione alle puntuali, ancorchè sintetiche, considerazioni svolte in proposito dalla Corte territoriale.
Per quanto invece riguarda il ricorrente D.S. è fondato il primo motivo di ricorso.
Anche il difensore del D.S. risulta aver rinunciato nel corso del giudizio di appello ai motivi di ricorso tranne quello riguardante la pena: tuttavia, stante l’assenza dell’imputato e la mancanza di procura speciale da questi conferita a quel difensore, tale rinuncia non ha alcun effetto.
Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che la rinuncia all’impugnazione proposta in sede di udienza (alla quale l’imputato non abbia preso parte perchè assente o contumace) dal difensore, anche fiduciario, sprovvisto di procura speciale ex art. 122 c.p.p., non produce alcun effetto processuale, considerato che il predetto difensore, se non specificamente incaricato dal proprio assistito, non ha tale facoltà, neanche nel caso in cui abbia proposto il gravame, mentre detta rinuncia conserva efficacia qualora l’imputato sia presente all’udienza. (Cass. Sez. 5^ 27.11.2009 n. 4429, Mbaye, Rv. 246152; Cass. Sez. 4^ 18.3.2004 n. 23609, Hamemi, Rv. 228784;
Cass. Sez. 5^ 18.5.2000 n. 6948, Sclavini, Rv. 216368).
Dagli atti che questa Corte ha il potere di esaminare trattandosi di vizio di natura processuale strettamente connesso allo svolgimento dell’udienza, non solo risulta che nel corso della udienza di discussione in cui il difensore ebbe a rinunciare a tutti i motivi di impugnazione tranne quello sulla pena, l’imputato era assente e nessuna procura speciale era stata da lui conferita al difensore, ma neanche nel corso delle udienze precedenti nel corso delle quali l’imputato era presente, nessuna procura speciale era stata rilasciata da valere poi per l’udienza (o le udienze) successiva.
Si impone, pertanto, l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello per nuovo giudizio in ordine alla posizione del ricorrente D.S.G.A..
Stante l’inammissibilità dei ricorsi proposti dai rimanenti imputati, costoro vanno condannati singolarmente oltre che al pagamento delle spese processuali anche al versamento della somma – ritenuta congrua – di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende, trovandosi i ricorrenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo giudizio per quanto concerne la posizione di D.S.G.A.; dichiara inammissibili i ricorsi di D.F.M., C.A. e C. M. che condanna singolarmente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.